L’omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10.000 euro non costituirà più reato ma sarà punito con una sanzione da 10mila e 50mila euro. A prevederlo è il decreto legislativo attuativo della legge delega sulla depenalizzazione approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso.
Il reato
L’articolo 2, comma 1, del Dl 462/1983 prevede che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti debbono essere versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
L’omesso versamento di tali ritenute è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
La denuncia di reato é presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento ovvero decorso inutilmente il termine in questione.
La depenalizzazione
Con la legge 67/2014 il Parlamento ha conferito delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili. Tra le fattispecie da depenalizzare la delega ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento in questione a condizione che non ecceda il limite complessivo di 10mila euro annui e preservando comunque la possibilità per il datore di lavoro di non rispondere neanche amministrativamente, se provvede al versamento entro il predetto termine di tre mesi.
In tribunale
Nell’attesa dell’emanazione dei decreti delegati (entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge) alcuni Tribunali avevano ritenuto già di fatto depenalizzata la violazione penale in questione se di importo non superiore ai 10mila euro, sul presupposto, in estrema sintesi, che già una legge dello Stato ha manifestato la volontà di non perseguire più penalmente tali illeciti. Tuttavia la Corte di Cassazione (tra tutte la sentenza 38080/2014) ha ritenuto che la fattispecie è tuttora prevista come reato, in quanto la legge delega 67/2014 si è limitata a stabilire una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, non apportando in nessun modo modifiche alla figura del reato in questione, atteso che tale funzione è affidata alla futura decretazione delegata. Ora la questione viene definitivamente risolta.
Il favor rei
Secondo la nuova norma se l’importo omesso non è superiore a 10mila euro annui, si applica la sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Per espressa previsione le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
Nel caso in cui i procedimenti siano stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Ai fatti commessi in passato non può essere applicata una sanzione amministrativa per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale, pari a 250 euro o frazione di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva.
fonte: www.ilsole24ore.com//Ritenute omesse, fino a 10mila euro il mancato versamento all’Inps non è più reato - Il Sole 24 ORE
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domenica 15 novembre 2015
Ritenute omesse, fino a 10mila euro il mancato versamento all’Inps non è più reato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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