Dal 2016 il regime forfettario sarà, come previsto dal disegno di legge di stabilità per tale anno, l'unico agevolato e in caso di inizio di una nuova attività si applicherà l'aliquota del 5% per i primi 5 anni. Resta, però, salva l'applicazione del regime dei minimi da parte dei soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di avvalersene.
Nell'anno in corso i contribuenti che iniziano una nuova attività e fruiscono del regime forfetario possono, di fatto, applicare l'aliquota del 10%(anziché del 15) sul reddito imponibile determinato applicando all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività. Non è, quindi, possibile dichiarare una perdita. La legge di stabilità per il 2015, nell'introdurre tale regime, aveva stabilito che i contribuenti i quali, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, si erano avvalsi del regime dei minimi avrebbero potuto continuare a fruirne per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
In sede di conversione in legge del decreto legge 192 del 2014 era stata poi introdotta la “proroga” dello stesso regime per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e arti e professioni in possesso dei requisiti previsti, «consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015».
Era stata, in tal modo, adottata una “soluzione-ponte”, in attesa di una riforma organica della materia, che è avvenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2016, che ha previsto l'applicazione dell'aliquota del 5 anziché del 15% per l'anno di inizio dell'attività e per i quattro successivi. È stata, però, eliminata la precedente previsione del prolungamento dell'applicazione del regime di favore fino al compimento del 35° anno di età.
Nel comma 3 dell'articolo 8 è stato espressamente stabilito che i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 avvalendosi del regime forfettario e fruendo della riduzione di un terzo del reddito possono applicare la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019. Non è stata, invece, prevista una disciplina transitoria per i soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di fruire del regime “dei minimi”. Nella legge 190 del 2015 era stato stabilito, come detto, che i contribuenti che nel 2014 si erano avvalsi di tale regime avrebbero potuto continuare a fruirne fino alla scadenza naturale.
Si ritiene che, in mancanza di una espressa previsione contraria, tale disposizione normativa resti ferma e i contribuenti interessati possano, di conseguenza, continuare a fruire del regime “dei minimi” fino alla sua naturale scadenza ed eventualmente fino al 35° anno di età. Il disegno di legge di stabilità non prevede l'abolizione neanche della disposizione relativa ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2015 e si ritiene, pertanto, che anch'essi possano continuare a fruire del regime di vantaggio. Si tratta, d'altra parte, di misure in relazione alle quali erano state in precedenza stanziate le risorse economiche necessarie a coprire le perdite di gettito, che non appaiono “recuperate” nella relazione tecnica del disegno di legge.
A partire dal 6° anno di esercizio dell'attività i contribuenti potranno continuare a fruire del regime forfetario - applicando l'aliquota del 15% - senza limiti di tempo, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla norma. Si ricorda che l'attività può essere considerata “nuova” se:
non sia stata esercitata, nei tre anni precedenti l'inizio della stessa attività, un'arte o professione o un'attività d'impresa, anche nell'ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali;
non venga proseguita l'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
non sia proseguita un'attività d'impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato, nell'anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori al limite stabilito per accedere al regime agevolato.
fonte: www.ilsole24ore.com//Partite Iva, i vecchi «minimi» conservano gli sconti - Il Sole 24 ORE
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sabato 7 novembre 2015
Partite Iva, i vecchi «minimi» conservano gli sconti
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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