lunedì 5 ottobre 2015

Per imposte e contestazioni più spazio ai pagamenti a rate

La riforma della riscossione introduce la possibilità, a regime, di essere riammessi in dilazioni decadute con Equitalia, versando l’importo delle rate scadute. In questa eventualità, la dilazione prosegue fino alla sua durata originaria. Le novità si applicano alle dilazioni concesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di riforma, atteso per i prossimi giorni sulla «Gazzetta ufficiale».

La riapertura delle vecchie dilazioni

Con una disposizione transitoria è stata tuttavia estesa la rimessione in termini alle dilazioni decadute non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sulla riscossione. Per questo scopo, bisogna però presentare una domanda entro trenta giorni da quella data. Dalla norma si evince che la nuova dilazione non potrà eccedere comunque le 72 rate mensili e che si decade con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive. È necessario che siano chiarite al più presto le regole di questa facoltà.

In primo luogo, il richiamo integrale al primo comma dell’articolo 19, del Dpr 602/1973, dovrebbe significare che, se gli importi dovuti superano 50mila euro, la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione che comprovi la difficoltà economica del debitore (modello Isee o dati contabili). Se così fosse, ci si troverebbe in presenza a tutti gli effetti di una nuova rateazione, scollegata da quella decaduta. Di conseguenza, la determinazione del numero delle rate scaturirebbe dall’esame della documentazione allegata, in base alle regole della rateazione ordinaria.

Al nuovo piano di rientro si applicherebbe la regola secondo la quale il debitore può essere sempre rimesso in termini, se paga tutte le rate scadute. In pratica, si direbbe che l’unica specificità di questa disposizione transitoria sia quella della decadenza che si verifica con l’omesso versamento di due rate, anche non consecutive, invece che di cinque rate.

Le nuove rateazioni

Nelle rateazioni concesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, invece, la decadenza dal piano di rientro si verifica per l’appunto con il mancato pagamento di cinque rate, invece delle previgenti otto rate. La riduzione si spiega con la possibilità per il debitore di ottenere sempre il rientro nella rateazione decaduta, versando l’importo delle morosità. Nella precedente disciplina, il carico a ruolo decaduto non poteva essere più rateizzato.

Resta inoltre la facoltà di ottenere non più di una proroga della dilazione in corso. Questa proroga può essere, al massimo, di ulteriori 72 rate mensili ovvero, se ci sono i requisiti, di 120 rate mensili.

Gli effetti della richiesta

Sono state meglio definite e in parte modificate le regole sugli effetti della presentazione di una domanda di dilazione. È espressamente stabilito che non possono essere iscritti ipoteca e fermi amministrativi, mentre restano validi i vincoli già apposti. In precedenza, la normativa si occupava solo dell’ipoteca.

Quanto all’incidenza sulle attività esecutive, bisogna distinguere le procedure in corso da quelle da avviare. Per le prime, la regola generale è che si interrompono in presenza di due condizioni:

che sia stata pagata la prima rata;

che non si tratti di procedura allo stadio finale.

La norma precisa che, se c’è già stato l’incanto della vendita all’asta con esito positivo, l’istanza di rateazione è ininfluente. La stessa situazione si verifica, in presenza di un pignoramento presso terzi, se il terzo si è già dichiarato debitore del soggetto iscritto del soggetto iscritto a ruolo.

Le somme che sono state già oggetto di segnalazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in base all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, non possono essere dilazionate. Queste saranno quindi inevitabilmente oggetto di pignoramento, da parte di Equitalia.

La presentazione dell’istanza di dilazione comporta invece l’inibizione incondizionata ad attivare nuove procedure esecutive. Con la riforma, il contribuente acquista dunque un forte interesse ad anticipare la domanda.

La riduzione e il calcolo dell’aggio

A partire dai ruoli consegnati dall’anno prossimo, l’aggio della riscossione coattiva si riduce dall’8% al 6 per cento. L’importo è addebitato con le seguenti modalità:

nella misura del 3% ciascuno al contribuente e all’ente impositore, se il pagamento avviene nei termini di legge (60 giorni dalla notifica della cartella);

nella misura del 6% al contribuente, se il pagamento avviene oltre tale scadenza. Per i ruoli da riscossione volontaria, l’aggio è pari all’1%, interamente a carico del debitore.

Fonte: www.ilsole24ore.com// http://24o.it/aqVeak//Per imposte e contestazioni più spazio ai pagamenti a rate - Il Sole 24 ORE

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