sabato 10 ottobre 2015

Le nuove norme sul contenzioso tributario

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato (n. 233, supplemento ordinario 55) il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, confermando dunque la fine del percorso del nuovo contenzioso tributario. Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 (ad eccezione di alcuni punti dell’art. 9, in vigore dal 1° giugno 2016).

Il decreto introduce numerose novità alla disciplina del contenzioso tributario e degli interpelli, tra le quali alcuni punti meritano di essere ricordati. La mediazione diventa obbligatoria per le controversie di valore inferiore ai ventimila euro: dunque, non varrà solo per gli atti impugnati emessi dall’Agenzia. “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro – recita l’art. 9 – il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”.

Altro tema fondamentale, quello della sospensione delle sentenze. Contribuente ed ente impositore potranno chiedere alla Commissione Regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, purché sussistano “gravi e fondati motivi”. Sempre all’art. 9 leggiamo: “L’appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”.

Il decreto introduce anche la conciliazione in secondo grado; si potrà beneficiare delle sanzioni ridotte al 40% del minimo previsto per le conciliazioni in primo grado, del 50% in appello, con versamento delle somme dovute entro i venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

Tema anch’esso rilevante, l’immediata esecutività delle sentenza di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente. “Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”.

Fonte: www.fiscopiu.it/Le nuove norme sul contenzioso tributario - La Stampa

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