La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato (n. 233, supplemento ordinario 55) il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, confermando dunque la fine del percorso del nuovo contenzioso tributario. Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 (ad eccezione di alcuni punti dell’art. 9, in vigore dal 1° giugno 2016).
Il decreto introduce numerose novità alla disciplina del contenzioso tributario e degli interpelli, tra le quali alcuni punti meritano di essere ricordati. La mediazione diventa obbligatoria per le controversie di valore inferiore ai ventimila euro: dunque, non varrà solo per gli atti impugnati emessi dall’Agenzia. “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro – recita l’art. 9 – il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”.
Altro tema fondamentale, quello della sospensione delle sentenze. Contribuente ed ente impositore potranno chiedere alla Commissione Regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, purché sussistano “gravi e fondati motivi”. Sempre all’art. 9 leggiamo: “L’appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”.
Il decreto introduce anche la conciliazione in secondo grado; si potrà beneficiare delle sanzioni ridotte al 40% del minimo previsto per le conciliazioni in primo grado, del 50% in appello, con versamento delle somme dovute entro i venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Tema anch’esso rilevante, l’immediata esecutività delle sentenza di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente. “Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”.
Fonte: www.fiscopiu.it/Le nuove norme sul contenzioso tributario - La Stampa
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sabato 10 ottobre 2015
Le nuove norme sul contenzioso tributario
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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