mercoledì 7 ottobre 2015

Dal chiosco rumori superiori ai 45 decibel: è disturbo della quiete pubblica

Il tribunale condanna una donna perché, come titolare d'un esercizio commerciale, "abusando di strumenti sonori la cui intensità superava i limiti previsti per il periodo notturno dalle disposizioni di legge disturbava le occupazioni ed il riposo degli abitanti delle case vicine". La corte d’appello dichiara invece che non si deve procedere nei confronti della donna per il reato perché è estinto per prescrizione, ma conferma il risarcimento del danno.

La proprietaria dell'esercizio commerciale si rivolge alla Cassazione, ma la Suprema Corte (sentenza 38539/15) ritiene il ricorso del tutto infondato. E' vero che nei chiostri (come nel caso) si esercita normalmente attività rumorosa; però va applicata la norma che punisce la condotta di chi mediante schiamazzi o rumori o abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche disturba le occupazioni o il riposo delle persone, o gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici), superando il valore massimo di rumore consentito in orario notturno per le zone prevalentemente residenziali quali quella ove è situato l’esercizio commerciale.

Dall’istruttoria, infatti, era emerso che «la sorgente di rumore proveniente da ciascuna fonte, quindi anche dal chiostro della ricorrente, era in grado di determinare il superamento del valore di 45 decibel e che pertanto deve ritenersi superato il limite massimo di emissione per il comune». Secondo la Cassazione spetta a chi esercita l’attività accertarsi del rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti, perchè non è una scusante efficace l’assenza di volontà di recare disturbo. Per tali motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso della commerciante.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Dal chiosco rumori superiori ai 45 decibel: è disturbo della quiete pubblica - La Stampa

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