giovedì 24 settembre 2015

Tassista ‘abusivo’ per gli stranieri del centro di accoglienza: semplice favoreggiamento, e non trasporto di ‘irregolari’

Dinanzi al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo, il tassista ‘in nero’ resta in attesa delle richieste degli stranieri che, giunti clandestinamente in Italia, puntano ad arrivare o a Catania o a Caltagirone. E' evidente il profitto illecito realizzato dall’uomo, sfruttando proprio la condizione di illegalità dei potenziali passeggeri. Ciò nonostante, però, non si può contestare il reato di trasporto di immigrati clandestini. Di conseguenza, è illegittima l’applicazione della custodia in carcere (Cassazione, sentenza 36077/15).

Nessun dubbio sulla condotta del tassista, ricostruita nei minimi dettagli e finalizzata, come detto, a sfruttare gli immigrati clandestini approdati in Sicilia, offrendo loro – dietro esosi pagamenti – la possibilità di scappare dal centro di Mineo e di approdare o a Catania o a Caltagirone. A fronte di questo quadro – poggiato su acquisizioni testimoniali e sulla confessione del tassista –, per i giudici di merito è corretto parlare di «plurimi episodi di trasporto di immigrati clandestini all’interno dello Stato», e, di conseguenza, è logica l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Rilevante, in questa ottica, anche l’esigenza di «evitare la commissione di ulteriori reati», alla luce delle «modalità di svolgimento dei fatti, dimostrativi di professionalità ed organizzazione». Ma la visione tracciata dal gip e condivisa dal tribunale del riesame viene demolita dai giudici della Cassazione. Questi ultimi, difatti, accolgono le obiezioni mosse dal legale del tassista, sancendo l’inapplicabilità del «carcere».

Il legale ha contestato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, spiegando che il suo cliente «aveva» sì «svolto il ruolo di tassista», ma «solo dopo che il reato» si era concretizzato, ossia l’approdo in Italia degli stranieri irregolari. E proprio questa sottolineatura viene considerata di rilievo dai Giudici della Cassazione, i quali annotano anche che, paradossalmente, pure il tribunale del riesame ha riconosciuto che l’uomo «non ha avuto nessun ruolo nell’ingresso illecito dei migranti» e che «il suo intervento di tassista abusivo si è collocato in un momento successivo, quando ormai il reato» – cioè quello di «trasporto di stranieri nel territorio dello Stato» – «si era consumato ed i migranti erano stati allocati nel centro di accoglienza di Mineo».

Ciò perché, evidenziano i giudici di terzo grado, normativa alla mano – cioè il Testo unico sull’immigrazione –, in questa vicenda «la condotta di trasporto di stranieri è svincolata dalla finalità specifica dell’immigrazione e viene posta in essere da un soggetto» che non ha presto parte «alla fase iniziale della permanenza dei migranti, avvenuta con l’ingresso, legale o illegale, nello Stato» e che «si approfitta di stranieri già presenti nel territorio italiano».

Molto più logico, invece, contestare il reato di «favoreggiamento della permanenza dello straniero» irregolare, finalizzato ad ottenere un «ingiusto profitto», sfruttando la «condizione di illegalità dello straniero». E tale addebito, «meno grave» e punibile con la «reclusione fino a quattro anni», sanciscono i giudici, «non consente più l’emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere». Scarcerazione non più discutibile, quindi, per il tassista abusivo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Tassista ‘abusivo’ per gli stranieri del centro di accoglienza: semplice favoreggiamento, e non trasporto di ‘irregolari’ - La Stampa

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