Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali si ha, nell’arco di un anno solare, ogni volta che il datore di lavoro, con riferimento alle singole mensilità, omette di eseguire, parzialmente o per intero, il versamento dovuto. Dunque è soltanto all’interno delle singole mensilità che è irrilevante stabilire, ai fini della configurabilità della fattispecie, se le omissioni siano parziali o totali, mentre nel periodo di un anno ogni omissione contributiva mensile integra un reato autonomo. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza 37860/15).
La Suprema Corte ribadisce che il reato si intende consumato nel momento in cui scade il termine utile (il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi) concesso al datore di lavoro per il versamento. Invece, nell’arco dell’anno, ogni omissione contributiva mensile integra un reato autonomo e la pluralità delle omissioni potranno essere unificate sono se realizzate per eseguire lo stesso disegno criminoso. Detto ciò, nel reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, i fatti costitutivi dell’illecito, e tra questi l’avvenuto pagamento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, devono essere dimostrati dall’accusa anche con prove documentali, testimoniali o indiziarie, mentre è onere dell’imputato provare i fatti.
Dal testo della sentenza impugnata, risulta che due lavoratori avessero dichiarato, in ordine ad alcune mensilità non pagate nel 2007 e 2008, di non essere in grado di indicare i mesi, sicché i giudici di merito concludevano che non fosse possibile chiarire se si trattasse delle omissioni contestate o no. In ordine a tali mensilità incorporate nel capo di imputazione, gli ermellini affermano che non sia possibile ritenere provato il reato, poiché mancano nella sentenza, a differenza degli altri anni, indicazioni che dimostrino che, per i mesi oggetto delle contestazioni in relazione alle suddette annualità, il datore di lavoro avrebbe commesso altre omissioni contributive nei confronti di lavoratori diversi da quelli prima menzionati. La Cassazione pertanto annulla parzialmente la sentenza, rinviandola alla Corte d’appello che dovrà verificare se, tramite atti acquisibili o altri atti del processo già acquisiti, risultino, con riferimento a specifiche mensilità, le omissioni per gli anni in questione.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Ogni omissione contributiva mensile è reato - La Stampa
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giovedì 24 settembre 2015
Ogni omissione contributiva mensile è reato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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