Cambia ancora una volta il regime dei costi nel processo tributario e i soggetti su cui devono gravare. Le spese processuali potranno essere compensate solo per gravi ed eccezionali ragioni e per soccombenza reciproca. La regola è che la parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese alla controparte. E nell’ambito delle spese devono essere conteggiati il contributo unificato, l’Iva, il contributo previdenziale, nonché gli onorari, i diritti del difensore e tutti gli esborsi sostenuti. Lo prevede l’articolo 9 del decreto delegato di riforma del processo tributario, approvato dal Consiglio dei ministri e ora al vaglio delle commissioni parlamentari per il parere. Dunque, chi dà luogo a una controversia che poteva essere evitata usando l’ordinaria diligenza deve sopportare i costi del processo. La compensazione, al di là delle situazioni in cui sussiste una soccombenza reciproca, può essere dichiarata solo per "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere adeguatamente motivate. Per esempio la causa riguarda una questione nuova o complessa oppure si verifica un cambiamento di orientamento della giurisprudenza sull’argomento che forma oggetto del contendere.
Negli ultimi tempi i giudici hanno rafforzato sempre di più lo stop alle compensazioni a pioggia nel processo tributario. La Cassazione (ordinanza 14550/2015) ha affermato che la vittoria non può mai tradursi di fatto in una sconfitta. E’ quello che accade, secondo la Cassazione, se il giudice tributario compensa le spese di lite solo perché la causa è di valore modesto. La compensazione deve essere un fatto eccezionale ed esige un’adeguata motivazione. Si lede, infatti, il diritto di agire in giudizio se la parte vittoriosa non recupera le spese sostenute.
fonte: www.italiaoggi.it//Processo, paga chi soccombe - News - Italiaoggi
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
sabato 12 settembre 2015
Processo tributario, paga chi soccombe
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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