Con la circolare 5536/15 il Ministro dell’Istruzione fornisce alcune indicazioni sui rapporti tra il genitore separato che non convive con i figli e le scuole, cercando così di attuare il principio della “bigenitorialità”. Con la legge 176/1991 che ha recepito nell’ordinamento italiano la Convenzione sui diritti dell’infanzia e soprattutto con la legge n. 54/2006, viene sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo. A tal fine è stato istituito l’affidamento condiviso, il quale rappresenta un’importante svolta di innovazione sociale.
Proprio per tutelare il minore e la sua esigenza di rispettare i suoi superiori interessi, è stato introdotto il principio della “bigenitorialità”, ossia il diritto del bambino a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati. Il ministero dell’Istruzione precisa che la legge 219/2012, stabilendo definitivamente la completa uguaglianza giuridica tra i figli nati all’interno del matrimonio e quelli nati fuori da esso, ha esteso il principio di “bigenitorialità” anche alle famiglie di fatto in caso di affido congiunto dei figli da parte del Tribunale dei minorenni.
Il Ministero invita i dirigenti scolastici a «incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF».
Il Miur, inoltre, segnala alcune azioni che le scuole possono attuare per tradurre in pratica il principio di bigenitorialità:
1) l’inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni, di qualsivoglia natura, anche al genitore separato/divorziato/non convivente, anche se non ha i figli in casa in base all’atto di separazione o divorzio;
2) l’individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o si trovi nell’impossibilità di presenziare di persona;
3) l’attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione rapida e immediata (sms o email);
4) la richiesta della sottoscrizione, per presa visione, dei principali documenti scuola – famiglia (e in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche, ma ancora moduli cartacei.
Infine, qualora risulti impossibile acquisire il necessario consenso scritto di entrambi i genitori, il Miur suggerisce di inserire nella modulistica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la conseguenza che se la dichiarazione risultasse falsa perché è mancato il consenso dell’altro genitore, il dichiarante si assumerà le conseguenze amministrative e penali relative alle dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La "bigenitorialità" e il rapporto scuola-famiglia - La Stampa
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venerdì 18 settembre 2015
La "bigenitorialità" e il rapporto scuola-famiglia (circolare Ministero dell’Istruzione)

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