Non c'e' "truffa sentimentale" quando un partner menta all'altro sui propri sentimenti per farsi prestare del denaro che poi non restituisce. A metterlo 'nero su bianco' sono i giudici del Tribunale di Milano prendendo spunto dalla vicenda di una donna che, dopo aver prestato 16mila euro al suo compagno il quale le aveva promesso di costruire con lei una famiglia e restituirle il denaro, e' stata 'scaricata' vedendosi restituiti solo 280 euro. In questo caso, il "semplice mentire sui propri sentimenti", ossia la "nuda menzogna", non "integra una condotta tipica di truffa".
Per questo il Tribunale ha assolto un uomo che era accusato di truffa e appropriazione indebita per aver sfruttato, secondo l'accusa, l'amore provato per lui da una donna, intascando il denaro. La sentenza e' stata pronunciata lo scorso luglio dal giudice Ilio Mannucci Pacini e le motivazioni, depositate qualche giorno fa, sono state pubblicate sul sito. L'uomo era imputato per aver "indotto in errore" la donna nel 2009, sfruttando il suo "sentimento affettivo" assicurando, in particolare, "a quest'ultima che l'avrebbe portata in Peru' ove avrebbe iniziato un'attivita' commerciale". E si "sarebbe fatto corrispondere svariate somme di denaro per un importo complessivo di 16.500 euro", mai restituite "nonostante le ripetute richieste". Il giudice osserva che "se la truffa sentimentale e' astrattamente ipotizzabile si potrebbe a ragione temere un abnorme ampliamento dell'area di rilevanza penale, tale da includere condotte, assai frequenti nelle relazioni di coppia, e, a buon senso, immeritevoli di soggiacere alla sanzione penale". In questo caso, "difettano tanto una condotta fraudolenta tipica quanto un dolo di truffa". Per il giudice "non c'e' truffa allorche' l'inganno non sia stato tessuto in modo artificioso attraverso un'alterazione della realta' esterna" o con una "menzogna corredata da ragionamenti idonei a farla scambiare per realta'". Il "semplice mentire" in amore, dunque, non basta. Il dolo, poi, "deve essere presente al momento dell'inizio della condotta" e "sono dunque penalmente irrilevanti le condotte poste in essere nell'ambito di una relazione che non sia stata ab origine intrapresa con quel preciso intento criminoso".
Inoltre, spiega il giudice, anche nel caso di un "ricco erede" ingannato da una "giovane e bellissima donna" ricoperta di "doni" e "ingenti capitali" non c'e' reato, se esiste il "ragionevole dubbio" che la "presunta vittima" non si sarebbe comportata in modo diverso pur "sapendo della reale intenzione" della donna. La mancata restituzione del denaro "puo' dar luogo - precisano i giudici - a una violazione contrattuale rilevante in sede civile ma non al delitto di appropriazione indebita ne' a qualsivoglia illecito penale".
Fonte: www.agi.it//Bugie al partner per soldi: assolto "non e' truffa sentimentale"
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sabato 19 settembre 2015
Bugie al partner per soldi: assolto "non e' truffa sentimentale"

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