La quietanza di pagamento, redatta su un modulo prestampato predisposto dall'assicuratore e recante la sola sottoscrizione dell'agente, non ha valore confessorio nei confronti della compagnia assicurativa e, pertanto, non è di per sé idonea a dimostrare il pagamento del premio da parte del contraente. Così ha statuito il Tribunale di Lecco, con la sentenza in epigrafe, all'esito di un giudizio promosso dall'assicurato nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
In particolare, l'attore aveva convenuto in giudizio l'assicuratore lamentando l'illecita appropriazione - da parte dell'agente - dei premi versati per la stipulazione di polizze che non risultavano ritualmente emesse, chiedendo, in via principale, il riconoscimento della validità delle stesse e, in subordine, il risarcimento del danno, ex art. 2049 cod. civ., commisurato ai premi versati per la stipulazione di detti contratti assicurativi.
La Compagnia – in via preliminare – si è difesa sostenendo che, nella fattispecie, l'attore non aveva in alcun modo provato il pagamento dei premi, limitandosi a produrre una serie di quietanze non sottoscritte in modo autografo dall'assicuratore ma riportanti solamente una sigla indecifrabile, asseritamente riconducibile all'agente. Stante la carenza della prova del pagamento del premio, la domanda dell'attore doveva, quindi, essere respinta sia sotto il profilo contrattuale (in quanto, in mancanza del pagamento dei premi, la stipulazione delle polizze non si era perfezionata), sia sotto il profilo extracontrattuale (per omessa prova del danno asseritamente subito).
In subordine, la Compagnia sosteneva che tra l'assicurato e l'agente era intercorso un parallelo rapporto privato, estraneo al rapporto assicurativo, idoneo a rompere il rapporto di occasionalità necessaria tra l'attività dell'agente ed il mandato assicurativo conferitogli dall'assicuratore (presupposto minimo per poter sostenere la responsabilità della compagnia per l'illecito dell'agente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.).
Il Tribunale, in accoglimento alle tesi difensive della Compagnia, affermava il principio in epigrafe, precisando che la quietanza di pagamento (peraltro nemmeno sottoscritta dalla Compagnia) non può certo costituire, da sola, valida prova del trasferimento di denaro dall'assicurato all'assicuratore .
Accertata, per quanto sopra detto, la carenza di prova del pagamento dei premi, il Giudice ha poi ritenuto – in virtù del principio della c.d. "ragione più liquida" - di non esaminare le ulteriori numerose questioni sollevate dalle parti (inerenti, ad esempio, la responsabilità solidale della compagnia assicurativa per l'illecito dell'agente o l'eventuale concorso di colpa dell'assicurato) in quanto, in mancanza della prova del danno, la domanda attorea non avrebbe potuto, comunque, essere accolta.
Fonte: www.ilsole24ore.com//La quietanza sottoscritta solo dall'agente non prova il pagamento del premio assicurativo
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venerdì 18 settembre 2015
La quietanza sottoscritta solo dall'agente non prova il pagamento del premio assicurativo
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