Il proprietario di un immobile che domandi il risarcimento dei danni subiti in conseguenza alle infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante ha diritto a conseguire il rimborso dell’intera somma necessaria per la totale ristrutturazione, essendo state danneggiate alcune parti dell'immobile che, per esigenza di uniformità, richiedono un intervento ripristinatorio più ampio rispetto ai singoli punti danneggiati. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 12920/15.
Il caso
Una coppia di coniugi impugnava in appello la sentenza con cui il Tribunale di Catania li aveva condannati al risarcimento dei danni subiti dall’appartamento sottostante a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal loro appartamento. La Corte adita confermava la sentenza di prime cure ritenendo che i danni subiti dagli attori erano riconducibili causalmente alle perdite idrauliche riscontrate nell’appartamento dei convenuti, i quali ricorrono per la cassazione di questa pronuncia.
Con il primo motivo di ricorso viene lamentato che, nel giudizio di merito, nessuna prova era stata fornita in ordine alla causa dei danni di cui veniva chiesto il risarcimento, né tantomeno al nesso di causalità. Tale doglianza si riduce ad una diversa valutazione dei fatti ed è dunque rigettata. Con un altro motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2055 c.c. in quanto i danni effettivamente subiti dalla controparte sarebbero in parte dovuti alla responsabilità del condominio, perché una delle macchie riscontrate dai danneggiati proveniva dall’umidità del muro perimetrale, circostanza trascurata dalla motivazione del provvedimento impugnato.
La Corte d’appello ha infatti valorizzato gli elementi fattuali rilevati in secondo grado dal consulente tecnico, recependo poi la quantificazione del danno già effettuata in primo grado, fondando tale soluzione sul principio di solidarietà posta l’unicità del fatto dannoso e la necessità di interventi nell’appartamento danneggiato per sostituire la vecchia carta da parati in modo da eliminare completamente i danni. La Cassazione condivide la soluzione e la conseguente condanna dei ricorrenti al risarcimento dell’intero danno patito dalla controparte, ma interviene correggendone la motivazione in punto di principio di solidarietà passiva a carico dei danneggianti ex art. 2055 c.c.. Tale norma trova applicazione quando vi sia un unico fatto dannose ovvero quando «le condotte attive od omissive di più soggetti concorrono, ciascuna con un suo apporto causale, a provocare un unico danno», interpretazione estendibile anche alla materia condominiale.
Richiamando un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ribadisce dunque che il condominio è un autonomo centro di imputazione di interessi, non identificabile con i singoli condomini. Chi risponde dei danni subiti dal singolo condomino? In tema di responsabilità extracontrattuale dunque «se il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito chiedendo l’integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto causale colposo imputabile al condominio» trovando così applicazione non l’art. 1227 c.c., bensì l’art. 2055 c.c..
Nel caso, essendo stato accertato che oltre ai danni dalle infiltrazioni provenienti dall’appartamento dei ricorrenti, vi è un’ulteriore macchia di umidità dovuta a cause indipendenti, la condanna dei ricorrenti medesimi al risarcimento dell’intero danno subito non si fonda sull’applicazione del principio summenzionato, che non sarebbe giustificabile mancando l’unicità del fatto dannoso, ma essa deve essere motivata sulla base del diritto dei danneggiati ad ottenere il ristoro integrale del danno subito che consiste in un intervento ripristinatorio di tutto l’appartamento.
La Cassazione afferma in conclusione che il proprietario di un immobile che domandi il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante, essendo state danneggiate alcune parti che per esigenza di uniformità richiedono un intervento ripristinatorio più ampio rispetto ai singoli punti danneggiati, ha diritto a conseguire il rimborso dell’intera somma a tal fine necessaria, in quanto esborso necessario per la totale eliminazione delle conseguenza pregiudizievoli dell’illecito non addebitabile al danneggiato stesso. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Infiltrazioni danneggiano l’appartamento sottostante: vanno risarciti tutti gli interventi di ripristino - La Stampa
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giovedì 3 settembre 2015
Infiltrazioni danneggiano l’appartamento sottostante: vanno risarciti tutti gli interventi di ripristino
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