sabato 5 settembre 2015

Assegno a favore della moglie, il reddito del marito non è irrilevante per la quantificazione

La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, il quale, pronunciando la cessazione degli effetti civili di un matrimonio, aveva attribuito all’ex-moglie un assegno pari a 760 euro mensili. La Corte territoriale rilevava le deteriori condizioni della donna rispetto al tenore di vita mantenuto durante il matrimonio: questa, privata anche della pensione di cui era titolare, poteva contare soltanto sul contributo dell’ex-marito, essendo inabile al lavoro a causa di un’infermità e dovendo provvedere al pagamento di un canone di locazione pari a 459 euro mensili.

L’uomo, invece, oltre a rendersi parzialmente inadempiente rispetto ad un ordine di esibizione relativo ai propri rapporti assicurativi e bancari, percepiva un reddito netto, come dipendente, di 900 euro mensili. L’ex-marito ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver considerato che l’uomo aveva ottemperato agli ordini di esibizione disposti dal Tribunale e che non avrebbe potuto produrre, essendo inesistente, ulteriore documentazione.

La Corte territoriale, a suo giudizio, avrebbe dato credito alla mera asserzione dell’ex-moglie circa l’esistenza di ulteriori rapporti, senza però che quest’ultima assolvesse l’onere probatorio richiesto. Deduceva, infine, che, a fronte di un reddito di 900 euro mensili, il versamento di un assegno di 760 euro comporterebbe l’impossibilità di provvedere alle proprie esigenze primarie di vita.

La Cassazione (sentenza 14051/15) rileva che la quantificazione dell’assegno non sia stata adeguatamente giustificata dai giudici di merito: da una parte, venivano indicati i redditi lordi del ricorrente, «in realtà non dissimili da quelli rappresentati, al netto nel ricorso», dall’altra si rilevava che l’ex-marito aveva omesso di integrare sia in primo che in secondo grado le produzioni documentali richieste, e non soddisfatte, relative ai suoi rapporti assicurativi e bancari.

Gli Ermellini sottolineano, tuttavia, che non risultava indicata, a fronte della contestazione dell’esistenza di tali rapporti, la fonte di prova ad essi relativa, che incombeva sulla controparte, cioè sull’ex-moglie. Perciò, non era possibile capire come i giudici territoriali avessero ricostruito i redditi dell’uomo. Se, però, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente costituisce un valido criterio di attribuzione, la liquidazione dell’assegno, pur considerando, in via tendenziale, la somma necessaria a colmare il relativo divario, non può prescindere, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.c. (effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi), dalle circostanze e dai redditi dell’obbligato. Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso, rimandando la decisione ai giudici di merito di Milano.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Assegno a favore della moglie, il reddito del marito non è irrilevante per la quantificazione - La Stampa

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