La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, il quale, pronunciando la cessazione degli effetti civili di un matrimonio, aveva attribuito all’ex-moglie un assegno pari a 760 euro mensili. La Corte territoriale rilevava le deteriori condizioni della donna rispetto al tenore di vita mantenuto durante il matrimonio: questa, privata anche della pensione di cui era titolare, poteva contare soltanto sul contributo dell’ex-marito, essendo inabile al lavoro a causa di un’infermità e dovendo provvedere al pagamento di un canone di locazione pari a 459 euro mensili.
L’uomo, invece, oltre a rendersi parzialmente inadempiente rispetto ad un ordine di esibizione relativo ai propri rapporti assicurativi e bancari, percepiva un reddito netto, come dipendente, di 900 euro mensili. L’ex-marito ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver considerato che l’uomo aveva ottemperato agli ordini di esibizione disposti dal Tribunale e che non avrebbe potuto produrre, essendo inesistente, ulteriore documentazione.
La Corte territoriale, a suo giudizio, avrebbe dato credito alla mera asserzione dell’ex-moglie circa l’esistenza di ulteriori rapporti, senza però che quest’ultima assolvesse l’onere probatorio richiesto. Deduceva, infine, che, a fronte di un reddito di 900 euro mensili, il versamento di un assegno di 760 euro comporterebbe l’impossibilità di provvedere alle proprie esigenze primarie di vita.
La Cassazione (sentenza 14051/15) rileva che la quantificazione dell’assegno non sia stata adeguatamente giustificata dai giudici di merito: da una parte, venivano indicati i redditi lordi del ricorrente, «in realtà non dissimili da quelli rappresentati, al netto nel ricorso», dall’altra si rilevava che l’ex-marito aveva omesso di integrare sia in primo che in secondo grado le produzioni documentali richieste, e non soddisfatte, relative ai suoi rapporti assicurativi e bancari.
Gli Ermellini sottolineano, tuttavia, che non risultava indicata, a fronte della contestazione dell’esistenza di tali rapporti, la fonte di prova ad essi relativa, che incombeva sulla controparte, cioè sull’ex-moglie. Perciò, non era possibile capire come i giudici territoriali avessero ricostruito i redditi dell’uomo. Se, però, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente costituisce un valido criterio di attribuzione, la liquidazione dell’assegno, pur considerando, in via tendenziale, la somma necessaria a colmare il relativo divario, non può prescindere, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.c. (effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi), dalle circostanze e dai redditi dell’obbligato. Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso, rimandando la decisione ai giudici di merito di Milano.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Assegno a favore della moglie, il reddito del marito non è irrilevante per la quantificazione - La Stampa
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sabato 5 settembre 2015
Assegno a favore della moglie, il reddito del marito non è irrilevante per la quantificazione
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