mercoledì 2 settembre 2015

Jobs act: stop ai co.co.pro.

Con il decreto attuativo del Jobs Act, approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 11 giugno e operativo dal 25 giugno 2015, il Governo ha riordinato le tipologie di contratti di lavoro esistenti. Fermo restando il consolidato e ribadito principio, secondo cui "la forma comune di rapporto di lavoro è costituita dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato", la nuova disciplina elimina i co.co.pro, lascia in vita le co.co.co. e fa nascere una più che legittima domanda: quale tipologia contrattuale prenderà il posto delle collaborazioni ?

Le CO. CO. PRO.

Il Decreto Legislativo in commento, all' art. 52, prevede che «le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto", comportando, a partire dal 25 giugno 2015, il superamento dei Co. Co. Pro. e, contestualmente, consentendo la permanenza di quelli già in essere, che potranno quindi arrivare a regolare scadenza.

Le CO. CO. CO.

Il Decreto però non si limita a "superare" il contratto a progetto; contiene, infatti, anche due normative che intervengono drasticamente sulle collaborazioni a partire dal 1 gennaio 2016: in particolare, all'art. 52, è disposto che "a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Ciò comporterà che tutti i contratti di collaborazione che presenteranno le tre caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato, quali l'esclusività personale, la continuità e l'eterorganizzazione, saranno trasformati in contratti di lavoro subordinato: le aziende non potranno quindi più portare avanti collaborazioni "mascherate", dove il lavoratore svolge la sua attività in azienda secondo orari decisi dalla società.

In tal caso, infatti, il collaboratore potrà fare causa davanti al giudice e chiedere l'assunzione o, in caso di licenziamento, il trattamento riservato ai dipendenti subordinati.

La regola non varrà solo per i nuovi contratti, ma anche per quelli in essere. Per esempio, se una falsa collaborazione scade a febbraio 2016, l'azienda dovrà regolarizzare la posizione del lavoratore se non vorrà rischiare di incorrere nella sanzione del tribunale.

Dunque, la nuova disciplina che riordina i contratti di lavoro lascia in vita la collaborazione coordinata e continuativa nella sua forma genuina, il vecchio co.co.co per intenderci.

Per un lavoratore autonomo resta la possibilità di iniziare una collaborazione continuata e coordinata, il cui scopo non è la realizzazione di un progetto, ma l'erogazione di un servizio all'azienda in tempi e luoghi decisi dal lavoratore, in costanza, appunto, di stretta collaborazione con il datore di lavoro, il quale, dunque, non avrà poteri disciplinari e/o direttivi nei confronti dello stesso.

Tale tentativo di ricondurre le collaborazioni organizzate dal committente al lavoro dipendente risulta però stemperato dalle deroghe introdotte dall'art. 2, comma 2, in riferimento:

1.alle co.co.co. disciplinate da contratti collettivi nazionali di lavoro:

2.alle co.co.co. stipulate con professionisti iscritti all'albo;

3.ai rapporti dei componenti di organi di amministrazione o controllo;

4.alle collaborazioni istituzionali con società sportive dilettantistiche.

A queste quattro eccezioni va aggiunta anche la possibilità di certificare (in sede protetta, e con l'assistenza di un Consulente, di un sindacalista o di un legale) l'assenza, dal rapporto di lavoro, degli indici che fanno scattare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, vale a dire:

1.la personalità della prestazione;

2.la continuatività;

3.la etero-organizzazione anche relativa ai tempi (orario di lavoro) e ai luoghi della prestazione lavorativa.

CONCLUSIONI

Del rapporto di lavoro parasubordinato restano quindi le collaborazioni continuate e continuative, che potranno essere anche a tempo indeterminato.

I co.co.co saranno però soggetti ad una rigida disciplina: basterà infatti che il committente dia al collaboratore un luogo e un orario da rispettare che già scatterà la "trappola" della subordinazione.

Inoltre, a tale scopo, è stata introdotta una ulteriore novità.

I datori di lavoro, mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo "mascherato", potranno godere della "estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro regresso", a condizione che il lavoratore firmi un "atto di conciliazione" con il quale rinuncia a pretese in riferimento alla precedente posizione di lavoro e che l'imprenditore non licenzi il dipendente durante il primo anno di attività, salvo che per motivi disciplinari.

Dunque, o il datore si sbriga velocemente a stabilizzare la collaborazione, oppure il collaboratore, promuovendo un giudizio davanti al Giudice, potrà ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato!

fonte: www.ilsole24ore.com//Jobs act: stop ai co.co.pro.

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