Nel caso di ripetute assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità. È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 17436/15.
Il caso
La corte d’appello territoriale, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo l’esonero dal servizio per scarso rendimento ex art. 27, regolamento attuativo all. a), r.d. n. 148/31 comunicato ad un uomo dalla società datrice di lavoro e, per l’effetto, condannava quest’ultima a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto maturate dal provvedimento di esonero sino all’effettiva reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum.
Per la cassazione della sentenza ricorre la società datrice di lavoro, lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto che le assenze per malattia non potevano essere considerate utili ai fini della configurabilità dello scarso rendimento idoneo a giustificare l’esonero dal servizio dell’agente. Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour hanno preliminarmente ricordato che l’ipotesi dello scarso rendimento è «diversa e separata» da quella delle ripetute assenze per malattia. Proprio tale separazione, prosegue la Corte, porta a ritenere che - ai fini dell’esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporti in regime di concessione - in sede di valutazione del comportamento del lavoratore non possa tenersi conto, oltre che delle diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità, negligenza, anche di quelle determinate da assenze per malattia, poiché queste ultime possono rilevare solo nell’ambito di una diversa previsione e delle correlative modalità di adozione del provvedimento di esonero.
Lo scarso rendimento, inoltre, è caratterizzato da colpa del lavoratore, mentre non è così per le assenze dovute a malattia. E poiché il licenziamento è stato intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente ad un numero di assenze elevato ma non tale da esaurire il periodo di comporto, il recesso in esame si rivela ingiustificato. Contrariamente, proseguono gli Ermellini, ci si porrebbe in contrasto con il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha sempre statuito che, anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità. In forza della ricostruzione sovraesposta, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Il lavoratore si assenta ripetutamente per malattia: illegittimo il licenziamento per scarso rendimento - La Stampa
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lunedì 7 settembre 2015
Il lavoratore si assenta ripetutamente per malattia: illegittimo il licenziamento per scarso rendimento
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