Per continuare a stare nell’albo degli avvocati, i legali dovranno avere uno studio, il telefono, la partita Iva e trattare almeno cinque affari l’anno. Ma anche la posta elettronica certificata, la polizza assicurativa, l’avvenuto pagamento dei contributi dovuti all’ordine e alla Cassa di previdenza e l’essere in regola con l’aggiornamento professionale saranno tra i requisiti richiesti. Solo in presenza di tutto ciò, l’esercizio della professione avverrà in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Consentendo, appunto, la permanenza nell’albo. Attenzione, però: situazioni particolari, quali per esempio la crisi economica o problemi personali, possono evitare la cancellazione. A prevederlo è lo schema di decreto ministeriale concernente il «Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», che il ministero della giustizia, dopo averlo fatto avere al Consiglio nazionale forense per il placet (si veda ItaliaOggi del 4 e del 16 febbraio scorso), ha inviato al Consiglio di stato. Il quale, nell’adunanza del 27 agosto scorso, ha dato parere favorevole con alcune osservazioni. La legge di riforma forense affida allo schema di regolamento il compito di stabilire le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione del professionista cancellato dall’albo. I requisiti individuati - si legge nell’articolato (si veda tabella in pagina) - devono ricorrere congiuntamente, vale a dire che l’esercizio della professione può dirsi effettivo solo se essi sussistono tutti. Possono tuttavia essere autocertificati, quindi comprovati nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000, con dichiarazioni sostitutive da sottoporre comunque a controllo a campione. L’art. 3 dello schema di decreto, ormai in dirittura d’arrivo, prevede che l’accertata mancanza dei requisiti comporta la cancellazione dall’albo del professionista. L’avvocato può però dimostrare che uno o più dei requisiti previsti non sussistono per la presenza di giustificati motivi. Questi possono essere sia di ordine oggettivo sia soggettivo, «in modo da dare rilevanza sia a casi di crisi economica diffusa sul territorio ovvero attinenti a mercato rilevante per il professionista oggetto dell’accertamento, sia a eventi che si riferiscono alla persona di quest’ultimo», specifica il provvedimento.
Fonte: www.italiaoggi.it//Requisiti doc per gli avvocati - News - Italiaoggi
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 8 settembre 2015
Requisiti doc per gli #avvocati

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Alcoltest: rifiuto e diritto all’avvocato
Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere d...
-
Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che ha travolto ed ucciso un pedone, il quale, appena sceso da un autobus, aveva...
-
Il bambino ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni che lo riguardano
-
In caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale nel corso di un procedimento di separazione, l’ammontare dell’assegno di mantenimen...
Nessun commento:
Posta un commento