I gestori di un esercizio commerciale possono legittimamente installare telecamere per sorvegliare l'accesso al proprio negozio, ma, per rispettare la privacy, hanno l'obbligo di rendere nota l'attivita' di videosorveglianza. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione, accogliendo un ricorso del Garante per la privacy contro una sentenza con cui il tribunale di Palmi aveva annullato la sanzione disposta dall'Autorita' nei confronti di una torrefazione: nel negozio, infatti, la polizia aveva accertato la presenza di una telecamera collegata ad un monitor nel soppalco, con la quale il titolare dell'impresa controllava l'entrata quando si recava al piano superiore. Secondo il tribunale, tale videosorveglianza rientrava nel concetto di «trattamento», ma non integrava gli estremi della definizione di «dati personali». Per la Suprema Corte, invece, in questa vicenda, «sussistono entrambi gli elementi» in presenza dei quali il codice in materia di protezione dei dati personali «prescrive l'obbligo di informativa»: da un lato il «trattamento, consistente nella raccolta delle immagini delle persone che accedono nel locale e vengono riprese da una videocamera non segnalata», dall'altro «il dato personale», perche' «non appare possibile - si legge nella sentenza depositata oggi - dubitare del fatto che l'immagine costituisca dato personale, immediatamente idoneo a identificare una persona». Dunque, il titolare della torrefazione, concludono i giudici di piazza Cavour, «poteva procedere alla videosorveglianza del piano terra del proprio locale», ma tale attivita' «integra un trattamento di dati personali», riguardando la «raccolta» e l'«immagine» delle persone e dunque «avrebbe dovuto formare oggetto di informativa rivolta ai soggetti che accedevano al locale ove era installata la telecamera».
fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2015-09-03/cassazione-no-videosorveglianza-nascosta-negozi--182504.php
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sabato 5 settembre 2015
Cassazione, no a videosorveglianza nascosta nei negozi

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