Proteste inutili, quelle del lavoratore: è legittima la decisione della Banca di spostarlo dalla sede decentrata in un Comune di 35mila abitanti alla sede di riferimento nella città capoluogo di provincia. Il dipendente, inquadrato come assistente ai finanziamenti, è stato completamente privato, nel nuovo ambiente di lavoro, della possibilità di mettere a frutto le proprie competenze professionali. Per questo, è evidente il demansionamento messo in atto dall’azienda ai danni del lavoratore (Cassazione, sentenza 18223/15).
Il caso
Ad avviare la vicenda giudiziaria sono le lamentele di un dipendente, legate alle «mansioni» assegnategli nella nuova «sede». Per l’uomo si può e si deve parlare di «demansionamento», e tale visione viene condivisa dai giudici d’appello, i quali ritengono che i compiti attribuiti all’uomo non erano «riconducibili alla qualifica» da lui ricoperta, nella vecchia sede, come «assistente ai finanziamenti».
Pronta la replica della Banca, che, con un ricorso in Cassazione, ritiene illogico considerare, come fatto in appello, acclarato il «demansionamento» senza «accertare in fatto ciò che il lavoratore facesse in concreto, al di là della qualifica assegnata» e «omettendo di comparare le ultime mansioni con quelle assegnate in precedenza».
Anche per la Cassazione è evidente la scorrettezza dell’operato della Banca. Ciò perché è emerso, dalla ricostruzione della vicenda, che all’uomo, «a seguito della destinazione» alla nuova «filiale», non sono mai state «assegnate mansioni riconducibili alla qualifica di assistente ai finanziamenti». Non a caso, nella nuova sede il lavoratore, evidenziano i giudici, «non aveva alcuna possibilità di fornire assistenza e consulenza alla clientela in merito ai finanziamenti, né aveva potuto realizzare eventuali operazioni connesse alle proposte di finanziamenti ed alla revisione degli affidamenti in scadenza». Decisivo, in questo caso, è il confronto tra le «mansioni effettuate» e la «qualifica posseduta», confronto che pone in evidenza una clamorosa «dequalificazione» del dipendente, con «attribuzione di mansioni inferiori alla qualifica». Confermata, di conseguenza, la condanna della Banca per il «demansionamento» del lavoratore.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Assistente ai finanziamenti tenuto lontano dalla clientela: è demansionamento - La Stampa
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martedì 22 settembre 2015
Assistente ai finanziamenti tenuto lontano dalla clientela: è #demansionamento

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