E' stato pubblicata (sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015) la legge n. 132 del 6 agosto 2015 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015. Il decreto introduce importanti novità in materia civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, oltre che in materia fallimentare. Tra le altre novità la modifica normativa prevede nuovi limiti al pignoramento della pensione e dello stipendio (art. 13, lett. l) e sui prelievi forzosi sui conti correnti nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente (art. 13, lett. m).
Il pignoramento delle pensioni
L’art. 13 del suddetto decreto introduce all’art. 545 c.p.c. “crediti pignorabili” il seguente comma: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.” Ciò significa che la parte di pensione, pari ad una volta e mezzo la misura dell’assegno sociale, sarà assolutamente impignorabile.
Il pignoramento dello stipendio
Lo stesso art. 13 prevede: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.”
Violazione
Qualora il pignoramento sia eseguito sulle predette somme in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge, è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.
L’espropriazione presso terzi
All’art. 546 del c.p.c. viene introdotto il seguente comma: “Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge”.
Fonte: Lavoropiù Giuffré - http://lavoropiu.info/Pubblicate le novità in tema di pignorabilità - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
lunedì 31 agosto 2015
Pubblicate le novità in tema di #pignorabilità
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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