lunedì 31 agosto 2015

Pubblicate le novità in tema di #pignorabilità

E' stato pubblicata (sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015) la legge n. 132 del 6 agosto 2015 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015. Il decreto introduce importanti novità in materia civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, oltre che in materia fallimentare. Tra le altre novità la modifica normativa prevede nuovi limiti al pignoramento della pensione e dello stipendio (art. 13, lett. l) e sui prelievi forzosi sui conti correnti nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente (art. 13, lett. m).

Il pignoramento delle pensioni

L’art. 13 del suddetto decreto introduce all’art. 545 c.p.c. “crediti pignorabili” il seguente comma: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.” Ciò significa che la parte di pensione, pari ad una volta e mezzo la misura dell’assegno sociale, sarà assolutamente impignorabile.

Il pignoramento dello stipendio

Lo stesso art. 13 prevede: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.”

Violazione 

Qualora il pignoramento sia eseguito sulle predette somme in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge, è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

L’espropriazione presso terzi

All’art. 546 del c.p.c. viene introdotto il seguente comma: “Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge”.

Fonte: Lavoropiù Giuffré - http://lavoropiu.info/Pubblicate le novità in tema di pignorabilità - La Stampa

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