In caso di revoca dell’assegnazione della casa familiare, deve essere comunque salvaguardato l’interesse della figlia maggiorenne priva di reddito, che sarà dunque legittimata a richiedere il mantenimento ai genitori. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 14727/15.
Il caso
In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’appello di Palermo, confermando la decisione del Tribunale di Marsala, revocava il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla moglie e condannava quest’ultima alla restituzione dell’immobile al marito. La figlia delle parti ricorre per cassazione. La Suprema Corte richiama l’art. 337 sexies c.c., il quale stabilisce la revoca dell’assegnazione quando il coniuge smette di abitare in modo stabile nella casa coniugale, convive more uxorio o contrae un nuovo matrimonio.
La Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità di tale norma (Corte Cost. n. 308/08) ha stabilito che, in qualsiasi delle ipotesi sopracitate si versi, deve essere sempre tutelato l’interesse del figlio minore, o maggiorenne ma non economicamente indipendente. Nel caso di specie dunque, l’incontestato trasferimento della madre assegnataria implica necessariamente la privazione dell’assegnazione della casa. Di conseguenza, alla luce dell’interpretazione della norma, la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente perché priva di reddito, sarà legittimata a richiedere ai genitori il mantenimento, in modo tale da consentirle di trovare una nuova abitazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Diritto al mantenimento anche quando la madre perde l’assegnazione della casa - La Stampa
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lunedì 31 agosto 2015
Diritto al #mantenimento anche quando la madre perde l’assegnazione della casa

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