martedì 1 settembre 2015

Sì alla scelta del luogo di lavoro per assistere un familiare handicappato anche dopo l’assunzione

Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio deve essere inteso – sia in base ad argomenti letterali, sia in base ad argomenti sistematici – nel senso della possibilità di suo esercizio tanto al momento dell’assunzione, quanto in costanza di rapporto. È quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza 16298/15.

Il caso

La Corte d’appello territoriale rigettava l’appello del Ministero della Giustizia avverso la sentenza di primo grado, con cui era stato ad esso ordinato il trasferimento di un uomo, in servizio come conducente di veicoli speciali presso la Procura della Repubblica di Potenza, a Napoli, luogo di prestazione di assistenza continuativa ed esclusiva alla nipote handicappata. Contro tale pronuncia, ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, lamentando che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto sussistente la possibilità di azionare il diritto di scelta del luogo di lavoro per prestare assistenza continuativa ed esclusiva ad un familiare non solo al momento dell’assunzione, ma anche in corso di rapporto lavorativo.

Il Ministero, inoltre, riteneva non corretta la decisione della Corte di merito laddove aveva ritenuto sussistenti i requisiti della continuità ed esclusività della prestazione assistenziale alla nipote. Gli Ermellini hanno in primo luogo evidenziato come il tenore sia letterale che sistematico dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 rende evidente che la facoltà di scelta non è limitata al momento di assunzione, ben potendo essere compiuta, alle condizioni previste, anche in costanza di rapporto. Alla luce di tale conclusione, pertanto il Supremo Collegio ha affermato che «il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio deve essere inteso – secondo il tenore letterale dell’art. 33, quinto comma l. 104/92 e in via comparativa con il sesto comma del medesimo articolo – nel senso della possibilità di suo esercizio tanto al momento dell’assunzione, quanto in costanza di rapporto: ben s’intende, ove possibile, in ragione del suo bilanciamento con la valutazione datoriale di compatibilità con le esigenze economiche ed organizzative dell’impresa, sul presupposto dell’esistenza e della vacanza del posto».

Gli altri vizi della sentenza della Corte di merito lamentati dal ricorrente, invece, secondo i Giudici di Piazza Cavour si risolvono in una richiesta di riesame dell’accertamento operato in fatto dalla Corte territoriale in ordine alla verifica dei requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza. Il riesame nel merito, tuttavia, è indefettibile al giudice di legittimità, cui spetta solo di controllare la correttezza giuridica e coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito – che nel caso di specie risultano adeguate. Per tutte le ragioni esposte, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Sì alla scelta del luogo di lavoro per assistere un familiare handicappato anche dopo l’assunzione - La Stampa

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