venerdì 28 agosto 2015

Pubblicate le novità in tema di pignorabilità

E' stato pubblicata (sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015) la legge n. 132 del 6 agosto 2015 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015. Il decreto introduce importanti novità in materia civile, processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, oltre che in materia fallimentare. Tra le altre novità la modifica normativa prevede nuovi limiti al pignoramento della pensione e dello stipendio (art. 13, lett. l) e sui prelievi forzosi sui conti correnti nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente (art. 13, lett. m).

Il pignoramento delle pensioni

L’art. 13 del suddetto decreto introduce all’art. 545 c.p.c. “crediti pignorabili” il seguente comma: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.” Ciò significa che la parte di pensione, pari ad una volta e mezzo la misura dell’assegno sociale, sarà assolutamente impignorabile.

Il pignoramento dello stipendio

Lo stesso art. 13 prevede: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.”

Violazione

Qualora il pignoramento sia eseguito sulle predette somme in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge, è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

L’espropriazione presso terzi

All’art. 546 del c.p.c. viene introdotto il seguente comma: “Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge”.

Fonte: Lavoropiù Giuffré - http://lavoropiu.info/Pubblicate le novità in tema di pignorabilità - La Stampa

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