Respinte le obiezioni mosse dall’uomo, che dovrà versare all’ex moglie la sua quota. Irrilevante il fatto che l’esborso straordinario per la figlia non sia stato concordato preventivamente. Riferimento decisivo è il prioritario interesse della ragazza (Cassazione, ordinanza 16175/15).
Il caso
Cameretta arredata completamente ex novo, e, soprattutto, stage all’estero per l’apprendimento della lingua inglese. Doppia spesa per rispondere alle esigenze della figlia di una coppia separata: nessun tentennamento da parte della madre, molto più dubbioso il padre... Ma l’uomo dovrà farsene una ragione, e provvedere a versare la sua quota, pari a quasi 1.100 euro. Ciò per la semplice ragione che non si può ipotizzare, a carico del coniuge affidatario – la donna, in questo caso –, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie per i figli (Cassazione, ordinanza n. 16175, sez. VI Civile, depositata oggi).
Esborso imprevisto per l’uomo, destinatario di un decreto ingiuntivo da parte dell’ex moglie, per «il pagamento della somma di 1.098 euro, relativa a spese straordinarie sostenute per la figlia», ossia costi per l’«arredamento della cameretta» e pagamento di uno «stage per l’apprendimento della lingua inglese». Pronta la contestazione da parte dell’uomo, il quale sostiene di non essere «obbligato al rimborso della sua quota, pari al 50 per cento della spesa complessiva», che non è stata «concordata preventivamente». Tale obiezione, però, si rivela inutile: confermata, dai giudici di merito, la legittimità del decreto ingiuntivo. E la visione tracciata da Giudice di pace e giudici del Tribunale viene ora condivisa anche dalla Cassazione. Consequenziale la conferma dell’obbligo dell’uomo a versare all’ex moglie la «somma di 1.098 euro».
Per i giudici, in sostanza, bisogna ricordare che «non è configurabile, a carico del coniuge affidatario o collocatario, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici dei genitori», poiché ci si trova di fronte a «decisioni di maggiore interesse per il figlio», con particolare riferimento, in questo caso, alla istruzione della ragazza. Irrilevante, quindi, la «mancata concertazione preventiva», anche se, va aggiunto, l’uomo aveva comunque «prestato il proprio consenso all’espatrio della figlia».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Figlia all’estero per imparare l’inglese: spesa decisa dalla madre, ma contributo da parte del padre - La Stampa
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giovedì 27 agosto 2015
Figlia all’estero per imparare l’inglese: spesa decisa dalla madre, ma contributo da parte del padre
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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