La Cassazione (sentenza 16690/15) ha dichiarato che è corretto condannare il precedente datore di lavoro solo per mobbing e non anche per danno alla professionalità se il dipendente ha trovato un nuovo lavoro di pari livello rispetto al precedente.
Il dipendente, nel caso oggetto della sentenza, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa come conseguenza dei comportamenti vessatori posti in essere da parte del datore di lavoro, sulla base di questo comportamento il datore di lavoro veniva condannato per mobbing. In seguito il dipendente aveva in un primo tempo trovato un posto di lavoro con una professionalità inferiore rispetto a quella raggiunta, in seguito si era però ricollocato in una nuova posizione di lavoro con qualifica contrattuale e trattamento economico uguale, o comunque non inferiore, a quello che percepiva prima delle dimissioni.
Con un lavoro adeguato alle competenze ed alla professionalità del lavoratore non sussiste quindi un danno alla professionalità, nel caso di specie inoltre il periodo di “ricerca” della nuova posizione era stata coperta dall’indennità di preavviso percepita dal dipendente.
Fonte: http://lavoropiu.info/Non vi è danno alla professionalità se il lavoratore trova nuova occupazione - La Stampa
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lunedì 24 agosto 2015
Non vi è danno alla professionalità se il lavoratore trova nuova occupazione

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