lunedì 24 agosto 2015

Il processo #amministrativo e contabile #telematico dopo la conversione del D.L. 83/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n. 192 (Suppl. ord. N. 50/L) è stata pubblicata la legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Ecco tutte le novità in materia di processo telematico amministrativo e contabile.
PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Nel ricordare come già l’art. 20 del DL. 83/15 aveva differito dal 1 luglio 2015 al 1 gennaio 2016, l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico va segnalato che, anche per tale procedimento, la legge di conversione del DL 83/15 ha apportato ulteriori e importanti modifiche che, per espressa previsione, entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016 e quindi dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico.
Art. 129 comma 4, allegato 1 decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104
e
Art. 136 comma 2, allegato 1 decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104
                           Vecchio testo
Nuovo testo
Art. 129
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

[omissis]

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
[omissis]




Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine  da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.
2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del  presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 129
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

[omissis]

4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi, indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
[omissis]

Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.
2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il Presidente può dispensare dall’osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’art. 13 dell’Allegato 2.
2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del  presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’art. 129 del codice del processo amministrativo disciplina il “giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali”.
Il relativo comma 4 impone alle parti di indicare le modalità con le quali intendono ricevere, dalla cancelleria, le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.
Con la modifica apportata al citato articolo dalla legge di conversione del DL 83/15 il legislatore dispone che:
1) se la parte sta in giudizio personalmente è ed titolare di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi dovrà, obbligatoriamente, indicare tale indirizzo nel ricorso o nell’atto di costituzione mentre,
2) ove non sia titolare di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi dovrà indicare “…nel ricorso o nell’atto di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione”.
Ciò che non convince nel comma 4 (e non convinceva neanche prima della modifica apportata) è che la parte, priva di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, possa, abbia la facoltà di indicare, nel ricorso o nell’atto di costituzione, per ricevere comunicazioni e notificazioni, o un indirizzo PEC o un numero di fax ove, invece, più logico sarebbe stato prevedere, per quanto si dirà appresso, l’indicazione sia dell’indirizzo PEC sia del numero di fax.
Il processo amministrativo sarà interamente telematico in quanto l’art.136 comma 2 del codice amministrativo dispone (dal 1 gennaio 2016) che “I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche.” e il comma 2 bis dello stesso articolo (in vigore il 1 gennaio 2016) dispone che “Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.”; per tale motivo la norma avrebbe dovuto disporre, per la parte, l’indicazione obbligatoria (e non, come sembra, facoltativa, alternativa) sia dell’indirizzo PEC che del recapito fax, per consentire alla cancelleria di comunicarle telematicamente atti e documenti nativi digitali e, solo in caso di mancato funzionamento del sistema informatico, essendo noto anche il recapito fax, inviare tempestivamente con tale mezzo le comunicazioni applicando, quindi, la medesima modalità prevista dall’art. 136 del codice amministrativo; non posso poi escludere che proprio quella descritta fosse l’intenzione del legislatore il quale però, anche in questo caso, l’ennesimo, non sarebbe riuscito a scrivere la norma in maniera chiara e corretta.
Con l’indicazione, facoltativa, di indirizzo PEC o recapito fax, prevista dal 4 comma dell’art. 129 codice processo amministrativo, la parte che avrà scelto di ricevere le comunicazioni tramite fax costringerà la cancelleria a stampare il documento informatico affinchè lo stesso possa essere inviato tramite fax mentre quella che avrà scelto la PEC, in caso di mancato funzionamento del sistema  informatico, renderà di fatto impossibile alla cancelleria di effettuare la comunicazione tramite fax non essendo in possesso del relativo recapito.
Purtroppo non si conosce, non essendo stante ancora pubblicate, il contenuto delle regole tecniche e specifiche tecniche del processo amministrativo telematico e non sappiamo se anche nel processo amministrativo, come nel processo civile, i depositi telematici di atti e documenti verranno veicolati mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.
Se così fosse, però, tutte le parti del processocomprese quelle che possono stare in giudizio personalmente (a meno che, per queste, non venga prevista una diversa modalità di deposito) dovranno essere dotate, per depositare tutti gli atti e documenti con modalità telematiche nel rispetto dell’art. 136 comma 2 del codice del processo amministrativo, non solo di (ormai indispensabile) dispositivo di firma digitale ma anche di indirizzo PEC il quale, per i soli professionisti, dovrà risultare da pubblici elenchi; ma, se così sarà, ancora più evidente risalterà l’anomalia presente nel comma 4 dell’art. 129 codice amministrativo in quanto, la parte dovrà necessariamente disporre di indirizzo PEC per depositare telematicamente atti e documenti essendo nel contempo libera di indicare, nel ricorso o nell’atto di costituzione, per ricevere le comunicazioni e notificazioni il recapito fax e non l’indirizzo PEC. 

Art. 13 allegato 2 decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104
Vecchio testo
Nuovo testo
Art. 13
Processo telematico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.
Art. 13
Processo telematico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.
1-bis. Le disposizioni degli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-sexies, 16-decies e 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alla giustizia amministrativa.
Introducendo il comma 1 bis all’art. 13 allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, il legislatore applica anche alla giustizia amministrativa, in quanto compatibili, alcune delle disposizioni del DL 179/12 già in vigore nel processo civile:
Art. 16 bis comma 9 bis: possibilità di attestare la conformità delle copie informatiche, anche per immagine, di atti di parte e provvedimenti del giudice presenti nel fascicolo informatico;
Art. 16 sexies: con tale norma (domicilio digitale) “…quando la legge prevede che le notificazioni  degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria   dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia  possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di   posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo  7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”; in tale ipotesi quindi, anche nel processo amministrativo, il difensore sarà obbligato ad effettuare la notifica tramite PEC potendo eseguirla nella maniera tradizionale solo se quella effettuata tramite PEC non sia andata a buon fine per causa imputabile al destinatario.
Ricordo che, sulla possibilità di notificare tramite PEC ex L. 53/94 nel processo amministrativo, la giurisprudenza non è unanime: alcuni giudici amministrativi hanno ritenuto nulla la notifica dell’atto tramite PEC non esistendo un regolamento che, analogamente al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48 relativo al processo civile e penale, detti le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo amministrativo.
Art. 16 decies: potere (obbligo) del difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, di attestarne la conformità della copia al predetto atto
Art. 16 undecies: modalità con le quali deve essere apposta l’attestazione di conformità prevista dall’art. 16 decies, prevedendo ipotesi diverse a seconda che la medesima si riferisca ad una copia analogica (cartacea) o ad una copia informatica.

A decorrere dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1 gennaio 2016):
verrà abrogato
l’art. 2, comma 5, Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (“5. la segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni  necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono”);
l’art. 5, comma 2, Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (“2. gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il  giudice  non  ne  può tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste.”) e,
e verrà così sostituito
l’art. 5, comma 3, Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104:
“3. Allorchè riceve il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d’ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria”.

INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO CONTABILE
Articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
Vecchio testo
Nuovo testo
Art. 43
(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purchè sia garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrità dei  contenuti  e la riservatezza dei dati personali, in conformità  ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.
  3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 43
(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purchè sia garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrità dei  contenuti  e la riservatezza dei dati personali, in conformità  ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Modificando il comma 2 dell’art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il legislatore applica anche al processo contabile, in quanto compatibili, alcune delle disposizioni del DL 179/12 già in vigore nel processo civile, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
Art. 16: biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica. 
Art. 16 ter: pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
Art. 16 quater: contenente le modifiche apportate alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 (facoltà notifiche in proprio)
Art. 16 decies: potere (obbligo) del difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, di attestarne la conformità della copia al predetto atto
Art. 16 undecies: modalità con le quali deve essere apposta l’attestazione di conformità prevista dall’art. 16 decies, prevedendo ipotesi diverse a seconda che la medesima si riferisca ad una copia analogica (cartacea) o ad una copia informatica.
fonte: www.quotidianogiuridico.it//Il processo amministrativo e contabile telematico dopo la conversione del D.L. 83/2015 - Il Quotidiano Giuridico

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