Nel caso di un soggetto che necessiti dell’ausilio di bastoni per camminare, non può essere ritenuta sussistente l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore richiesta dall’art. 1 della legge 18/1980 per la concessione di un’indennità di accompagnamento. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 15882/15.
Il caso
La Corte d’appello territorialmente competente, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da una donna al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di accompagnamento. La Corte basava il proprio giudizio sulla circostanza che il CTU nominato nel primo grado di giudizio aveva accertato che la donna deambulava autonomamente, sia pure con l’ausilio di bastoni, cosicché non poteva essere ravvisata la necessità dell’assistenza continua di un accompagnatore prevista dalla legge per il godimento dell’indennità richiesta.
La donna ricorre contro la pronuncia, deducendo che per la configurabilità della situazione di non autosufficienza basta anche la sola limitazione nella deambulazione, ravvisabile nella necessità dell’ausilio di un bastone. Lamentava, inoltre, la ricorrente che, nonostante la necessità di stabilire la decorrenza delle infermità rilevanti ai fini della domanda anche intervenute successivamente alla proposizione del giudizio, il giudice di appello non aveva ammesso il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio per l’accertare di eventuali aggravamenti. Gli Ermellini hanno innanzitutto ricordato come, in base all’art. 1 della legge 18/1980, è concessa un’indennità di accompagnamento non reversibile a quanti presentino due requisiti concorrenti, dai quali – alla luce del tenore letterale della norma – non si può prescindere: l’invalidità totale; l’impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, tale ultimo requisito va interpretato come effettiva impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana, e non come semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di atti della vita. Nel caso di specie, invece, è stato accertato che la ricorrente deambula autonomamente, seppure con l’ausilio di bastoni; né la stessa ha indicato in quale sede ha richiesto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento di eventuali aggravamenti, con la conseguenza che non può essere esaminata una domanda di cui non risulta la rituale proposizione nel giudizio di merito. Per tutte queste ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla donna.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Niente indennità di accompagnamento per chi deambula autonomamente, seppure con l’ausilio di un bastone - La Stampa
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martedì 25 agosto 2015
Niente indennità di accompagnamento per chi deambula autonomamente, seppure con l’ausilio di un bastone
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