martedì 14 luglio 2015

Volo cancellato, passeggero a terra e abbandonato a sé stesso: risarcimento minimal

Sciopero ‘selvaggio’. Trasporto aereo in tilt. Voli cancellati a ripetizione. E passeggeri obbligati a rimanere a terra, senza particolare assistenza da parte della compagnia. Non siamo, però, nel ‘Belpaese’, bensì nella vicina Francia... Protagonista, suo malgrado, proprio un cittadino italiano, costretto a rimanere per ore a Parigi, in aeroporto, abbandonato a sé stesso dall’azienda responsabile del volo. Nonostante tutto, però, nonostante i disagi subiti, l’uomo deve accontentarsi di un risarcimento minimo: appena 52 euro e 95 centesimi (Cassazione, sentenza 12088/15).

Il caso

Disavventura aerea ricostruita, facilmente, nei dettagli: l’uomo, «in transito all’aeroporto di ‘Paris Orly’, di ritorno da Guadalupe», viene «informato della cancellazione del suo volo, con destinazione finale Verona, e della necessità di mettersi in ‘lista d’attesa’ sul volo successivo», ma, trascorsa «tutta la giornata in aeroporto», «alla chiamata del volo indicatogli» non può «salire a bordo, benché munito di regolare documento di volo, perché tutti i posti» sono «occupati». Oltre al danno, però, anche la beffa... in sostanza, «la compagnia aerea» non si preoccupa «di procurargli i pasti» né di trovargli «una sistemazione in albergo», costringendolo a trascorrere «tutta la notte in aeroporto, per poi prendere, la mattina dopo, lo stesso volo da lui originariamente acquistato, riuscendo a tornare a casa il giorno successivo rispetto a quanto originariamente previsto».

Inevitabili, e facilmente immaginabili, gli strali dell’uomo nei confronti della compagnia aerea: egli punta al «risarcimento del danno comprensivo delle spese sostenute per i consumi durante la permanenza in aeroporto, del danno per la perdita di una mattinata di lavoro e del danno non patrimoniale per violazione degli obblighi di assistenza». Ma, pur di fronte alla complicata vicenda e ai «disagi» lamentati dall’uomo, i giudici del Tribunale, modificando parzialmente l’ottica – favorevole alla compagnia aerea – tracciata dal Giudice di pace, riconoscono un «risarcimento» assai risicato, appena «52,95 euro» per «le spese vive sostenute a terra durante l’attesa del nuovo volo».

Piccata, logicamente, la replica dell’uomo, il quale protesta per le decisioni dei giudici di merito, ribadendo il «gravoso disagio» subito proprio a causa della condotta della compagnia aerea. Quest’ultima, sostiene l’uomo col ricorso in Cassazione, «era già a conoscenza dello sciopero nazionale» che aveva portato alla «cancellazione del volo», eppure non ha fornito «alcuna assistenza», non provvedendo a dare «un minimo di attovagliamento» né a reperire «una sistemazione per la notte», obbligandolo così «a trascorrere tutta la notte in aeroporto, di ritorno da un volo di dodici ore, per poter essere certo di imbarcarsi sul volo successivo». Secondo l’uomo, sono evidenti le omissioni della compagnia aerea.

Tale visione, però, viene ritenuta non corretta dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, confermano il «risarcimento» minimal di neanche 60 euro. In particolare, sul fronte dell’ipotetico «danno non patrimoniale derivante dalla carente assistenza a terra e dalla necessità di dormire in aeroporto», i giudici ritengono condivisibili le valutazioni compiute in Tribunale, laddove si è affermato che il «danno patrimoniale» non è risarcibile perché è mancata «la prova di una sofferenza», soprattutto tenendo presente che «il passeggero avrebbe ben potuto attivarsi per evitare o contenere il danno, reperendo una soluzione alloggiativa in albergo, evitando così di dormire in aeroporto».

Non discutibile, sia chiaro, il «diritto del passeggero all’assistenza a terra», ma, in questo caso, ad avviso dei giudici, l’uomo non ha ‘certificato’ l’esistenza di «una sofferenza di gravità tale da far sorgere un diritto risarcitorio». E comunque, viene aggiunto, «laddove il passeggero, con volo cancellato o lungamente ritardato, soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato assistenza», la sua «domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza, va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Volo cancellato, passeggero a terra e abbandonato a sé stesso: risarcimento minimal - La Stampa

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