Il Ministero degli Interni con la circolare n. 300/A/4745/15/144/5/20/5 del 26 giugno 2015, ha fornito le prime indicazioni conseguenti alla sentenza n. 113/2015 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 c.6 C.d.S nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature autovelox siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
La questione da chiarire riguarda la necessità di tarare o meno tutti gli strumenti elettronici utilizzati per il controllo della velocità dei veicoli presso un centro metrologico autorizzato e, con quale frequenza.
La normativa vigente, specifica la circolare, "non prevede un generalizzato obbligo di taratura anche se la necessità di una verifica periodica è di norma prevista dal manuale d'uso". Precisa il Viminale che rispetto alle apparecchiature di controllo denominate Tutor, Vergilius ed Autovelox, la sentenza della Corte Costituzionale non impone di fatto particolari adeguamenti procedurali. Infatti, questi sono sottoposti a verifica iniziale o periodica (in genere annuale) presso un centro opportunamente accreditato presso il S.N.T. (Sistema nazionale di taratura) Accredia, ovvero presso lo stesso costruttore a ciò abilitato dalla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001:2000 e seguenti.
Al contrario, afferma la circolare, i dispositivi denominati Telelaser e Provida per i quali i costruttori o i decreti di approvazione non hanno previsto alcuna verifica periodica di funzionalità, nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale non potranno più essere utilizzati fintanto che non verranno sottoposti ad opportuna verifica tecnica.
Fonte: www.altalex.com//Autovelox non revisionati: i chiarimenti del Ministero degli Interni | Altalex
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