L’art. 12 del provvedimento stabilisce che, in mancanza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della L. 5/2/1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti, i coniugi possono concludere l'accordo davanti al Sindaco, in veste di ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di essi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti, personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo le condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.
L'accordo, che tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i suddetti rapporti, non può contenere patti di trasferimento. E’ dovuto un diritto fisso non superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio. Il quinto comma del suddetto articolo stabilisce che, nei soli casi di separazione personale, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo, anche ai fini degli adempimenti di legge: annotazione nell’atto di nascita, iscrizione nell’archivio informatico e annotazione nell’atto di matrimonio. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
Per concludere, sia che a gestire i suddetti rapporti siano gli avvocati o l’ufficiale di stato civile, siamo in presenza di un innegabile snellimento delle procedure, destinato a trasferire dalle aule dei Tribunali agli studi legali e agli uffici comunali buona parte delle cause di separazione e divorzio (139.607 nel 2012), con conseguente alleggerimento del carico di lavoro in capo ai magistrati e accorciamento dei tempi della giustizia. Chi volesse, però, “saltare” la separazione personale e bruciare ulteriormente i tempi per il divorzio, potrà rivolgersi al giudice spagnolo o rumeno: gli ordinamenti giuridici di questi Paesi, infatti, consentono di passare direttamente dallo stato di coniuge a quello di single divorziato.
Fonte: www.lastampa.it//Il divorzio breve - Il procedimento davanti al Sindaco - La Stampa
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