Il rischio, grave e fondato su elementi incontestati, che la madre espatri portando con sé il figlio minore, collocato presso il padre, ha condotto il giudice ad accogliere le richieste di quest’ultimo disponendo, in via provvisoria ed urgente, prescindendo dal contraddittorio delle parti, l’obbligo di immediata consegna del passaporto del bambino, in riferimento al quale dispone il divieto di espatrio. Così ha deciso la decima sezione civile del Tribunale di Milano.
Il caso
In seguito all’arresto per gravi fatti di reato della madre del minore, arresto peraltro avvenuto presso l’abitazione e alla presenza dei figli, fatti che hanno avuto risonanza anche sulla stampa nazionale, il padre segnalava al giudice milanese come le indagini abbiano portato alla luce l’intenzione dell’indagata di trasferirsi in Tunisia, portando con sé il minore, collocato presso di lui e già affidato alle istituzioni, sottraendolo in tal modo alla genitorialità paterna.
Posta la gravità della situazione, nella necessità di scongiurare che la madre ponga in essere il progetto di “fuga” all’estero, e la notorietà dei fatti, il Tribunale ritiene che le richieste avanzate in via d’urgenza dal padre possano essere «positivamente apprezzate anche in difetto di previa costituzione del contraddittorio».
I provvedimenti invocati dal padre presentano infatti un’ineludibile carattere cautelare a garanzia del primario interesse del minore e all’esclusione del pericolo che lo stesso possa essere esposto ad esperienze incongrue e traumatizzanti. Per questi motivi, il giudice ordina alla madre la consegna immediata del passaporto del minore, di cui dispone il divieto assoluto di espatrio. Con ulteriore diposizione viene modificato il regime delle visite della madre al bambino che potranno avvenire solo nel territorio di residenza di quest’ultimo e previo avviso all’ente affidatario e al padre collocatario, sospendendo la previsione di weekend alternati presso la madre.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Se c’è un grave rischio di sottrazione del minore, il Tribunale può decidere "inaudita altera parte" - La Stampa
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giovedì 4 giugno 2015
Se c’è un grave rischio di sottrazione del minore, il Tribunale può decidere "inaudita altera parte"

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