Non può essere riconosciuta la dignità di testamento olografo ad uno scritto documentato da una copia, apparentemente tratta con carta carbone, di un originale non rinvenuto. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 10171/15.
Il caso
Il tribunale di Milano disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria di due coniugi e divideva le due masse tra i cinque eredi. In seguito all’appello proposto da alcuni eredi, la Corte d’appello di Milano rigettava la censura relativa alla disapplicazione della scheda testamentaria del gennaio 1986, che era stata disconosciuta. Secondo i giudici, tale scheda testamentaria non poteva essere considerata tale, in quanto si trattava di copia redatta con carta carbone e non di un originale, per cui non assumeva la dignità di testamento olografo.
Gli eredi soccombenti ricorrevano in Cassazione, deducendo la sussistenza dei requisiti di olografia e sottoscrizione necessari per attribuire il carattere di testamento olografo alla scheda contestata: a suo avviso, l’utilizzo della carta carbone assicura la possibilità di creare in maniera contestuale più esemplari dello stesso documento, in modo tale da avere una pluralità di originali assolutamente identici e frutto, ognuno, della stessa mano.
La Cassazione ricorda che la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, nonché della data e del testo del documento, per soddisfare l’esigenza di avere l’assoluta certezza della riferibilità al testatore e dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo.
Se non viene prodotto l’originale del testamento, ma una sua copia, è giustificata la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, per cui la parte che intenda ricostruire, mediante prove testimoniali, un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell’esistenza del documento al momento dell’apertura della successione.
Nel caso, i giudici di merito avevano applicato correttamente tale principio, per cui la prova richiesta è indispensabile per dimostrare che l’irreperibilità dell’olografo non può farsi risalire al testatore, oppure che quest’ultimo, anche se autore materiale della distruzione non era animato da volontà di revoca. I ricorrenti intendevano valersi di una copia in carta carbone dell’originale, non più ritrovato, che, di conseguenza, doveva ritenersi soppresso. Perciò, la copia, pure fedele all’originale, non poteva superare tale limite. Solo nel documento originale, infatti, possono individuarsi quegli elementi che permettono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione «in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma».
Quindi, la copia in carta carbone non mostra un sufficiente grado di affidabilità, poiché è soggetta alle molte variabili proprie di una copia, del supporto utilizzato, dell’effetto che il tipo di strumento usato per scrivere può avere nell’incidere la carta sottoposta al foglio di carta carbone. A supporto di tale tesi, i giudici di legittimità sottolineano che neanche una copia di pugno del testatore, se intitolata e creata per essere solo una copia e non un secondo originale, potrebbe tener luogo dell’unico originale prodotto dal testatore. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Copia in carta carbone, ma per la validità del testamento serve una “caccia al tesoro” dell’originale - La Stampa
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giovedì 4 giugno 2015
Copia in carta carbone, ma per la validità del testamento serve una “caccia al tesoro” dell’originale
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