venerdì 5 giugno 2015

La distinzione tra violenza privata e stalking

Il reato di stalking è perseguito per tutelare la tranquillità della vita quotidiana personale da comportamenti che producano ansie, preoccupazioni, paure o altre influenze perturbatrici. La violenza privata è un’ipotesi speciale per la cui configurazione non è sufficiente che nella vittima sia stato procurato uno stato di ansia e di timore per l’incolumità, bensì rileva come elemento specializzante lo scopo di costrizione a fare, tollerare od omettere qualcosa, impedendo la libera determinazione della persona offesa con una condotta immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla sua libertà psichica. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 20968/15.

Il caso

La Corte d’appello riforma la sentenza del gip, derubricando l’originaria imputazione di atti persecutori in quella di tentata violenza privata e molestie. Contro la pronuncia l'imputato ricorre in Cassazione per la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica dei fatti, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata. I Giudici di legittimità negano ogni fondamento alla doglianza del ricorrente ribadendo come la fattispecie di cui all’art. 612 – bis, c.p., il c.d. stalking, risponde alla tutela della tranquillità della vita quotidiana personale da comportamenti che producano ansie, preoccupazioni, paure o altre influenze perturbatrici.

Rispetto a tale reato, il delitto di violenza privata costituisce un’ipotesi speciale per la cui configurazione non è sufficiente che nella vittima sia procurato uno stato di ansia e di timore per l’incolumità, bensì rileva come elemento specializzante «lo scopo di costringere altri, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualcosa, impedendone la libera determinazione con condotta immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo».

Nel caso, è giusta la valutazione degli elementi fattuali e dell’elemento soggettivo del reato a fronte di un singolo comportamento dell’agente, volto, con atti idonei in modo univoco, ad interferire nella condotta di vita della parte offesa al fine di sottrarle il figlio a cui non poteva avvicinarsi per divieto giudiziale conseguente alla perdita della potestà genitoriale. La questione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è ugualmente priva di fondamento, avendo il giudice di merito adeguatamente motivato la scelta circa la modulazione del trattamento sanzionatorio dell’imputato.

L’ultimo motivo del ricorso è invece fondato per l’erroneo convincimento espresso dalla sentenza impugnata di non poter concedere la sostituzione della pena per l’eccedenza della sanzione rispetto ai limiti biennali normativamente previsti, limiti che invece non vengono superati sia da quanto espresso nella motivazione che nel dispositivo. Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, determinando la durata della sanzione sostituiva della libertà controllata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La distinzione tra violenza privata e stalking - La Stampa

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