venerdì 29 maggio 2015

Regala soldi a una bambina per fare sesso: non è induzione alla prostituzione

Nuova sentenza della Corte di Cassazione che si pone in linea di continuità con quanto di recente sostenuto dalle Sezioni Unite (SS.UU., sent. 19 dicembre 2013 - 14 aprile 2014, n. 16207), con riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600-bis c.p.: il mero compimento di atti sessuali a pagamento con il minore di età inferiore ad anni quattordici non può rientrare nella fattispecie di cui all'art. 600-bis c.p., ma è, invece, riconducibile alla ipotesi di reato di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609 - quater, n. 1) c.p.

Lo ha statuito la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza qui commentata, ha affermato che la condotta avente ad oggetto la consegna di una somma di denaro a una bambina di 11 anni al fine di consumare con lei rapporti sessuali (poi effettivamente non consumati per l'intervento di un addetto alla vigilanza) non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 600 bis c.p., ma va sussunta nell'ipotesi di reato di atti sessuali con minorenne di cui agli artt. 56 e 609 quater, n. 1), c.p., atteso che, avendo la persona offesa al momento del fatto un'età inferiore ai quattordici anni, non può trovare applicazione la fattispecie, sanzionata meno gravemente, di cui all'art. 600 bis, secondo comma, perché quest'ultima si riferisce al compimento di atti sessuali dietro corrispettivo con un minore dì età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Appare necessario, al fine di comprendere al meglio le ragioni poste a fondamento di tale decisione, ripercorrere i punti salienti, di fatto e di diritto, che hanno interessato la vicenda in esame.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Bologna aveva confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bologna, con la quale l'imputato era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 600 bis, primo comma, c.p., con l'aggravante di cui all'art. 600 sexies, primo comma, per aver indotto la prostituzione una bambina di 11 anni, consegnandole una somma di 5,00 o 10,00 euro al fine di consumare con lei un rapporto sessuale nella parte posteriore di un furgone, non riuscendo nell'intento, dopo essersi abbassato i pantaloni e avere assunto una posizione idonea ad effettuare toccamenti e ad essere toccato a sua volta, per l'intervento degli addetti alla vigilanza del vicino centro commerciale. Nell'imputazione si faceva riferimento, al capo A), al reato di induzione alla prostituzione cui all'art. 600 bis, primo comma, cod. pen. e, al capo B), al reato di violenza sessuale di cui agli artt. 56, 609 bis, secondo comma, n. 1), cod. pen.

Il Gip aveva riqualificato il fatto di cui al capo B) ai sensi degli artt. 56 e 609 quater cod. pen. e aveva ritenuto assorbito tale reato in quello sub A), applicando, in relazione a quest'ultimo, l'aggravante di cui all'art. 600 sexies, primo comma, c.p.

Avverso la sentenza, la difesa del ricorrente proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, deducendo con un primo motivo di doglianza "la manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di prostituzione minorile", nonché "l'erronea applicazione dell'art. 600 bis, primo comma, cod. pen., anche con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo". Evidenziava, inoltre, "la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 600 sexies cod. pen." ed infine "l'erronea applicazione dell'art. 600 bis, primo comma, cod. pen. in relazione alla sussistenza della forma tentata del delitto".

Investita della questione, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, pur non ritenendo fondato il ricorso, ha annullato senza rinvio la impugnata sentenza con riferimento al reato di induzione alla prostituzione minorile di cui al capo A) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste.

In particolare, nella motivazione della sentenza, la Suprema Corte, dopo aver sottolineato che "la condotta contestata all'imputato - di avere consegnato a una bambina di 11 anni la somma di 5,00 o 10,00 euro al fine di consumare con lei rapporti sessuali all'interno di un furgone, poi effettivamente non consumati per l'intervento di un addetto alla vigilanza del vicino centro commerciale - non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 600 bis, primo comma, cod.pen., né nella formulazione vigente all'epoca del fatto (24 febbraio 2010) né in quella attuale, introdotta dalla legge n. 172 del 2012", ha richiamato la recentissima sentenza delle Sezioni Unite n. 16207/2014 la quale, superando un precedente contrasto interpretativo, ha statuito che"la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al comma primo dell'art. 600-bis del codice penale". Secondo le Sezioni Unite, infatti, la nozione penalmente rilevante di "induzione alla prostituzione" abbraccia soltanto le ipotesi in cui il soggetto passivo è indotto a prostituirsi nei confronti di "terzi", e non già quando l'attività persuasiva è rivolta a compiere atti sessuali con lo stesso adulto "induttore".

Pertanto, aderendo a tale impostazione, la III Sezione della Corte di Cassazione afferma che "l'induzione, per essere tale, deve essere diretta a fare sì che il minore abbia rapporti sessuali con un soggetto diverso dall'induttore, perché altrimenti si risolve nel compimento di rapporti sessuali con minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica".

Orbene, nel caso di specie, la Suprema Corte osserva come l'offerta di una piccola somma di denaro da parte dell'imputato alla minore di anni undici per convincerla a compiere con lui atti sessuali poi non effettivamente compiuti, deve essere ricondotta nell'ipotesi di reato di atti sessuali con minorenne di cui agli artt. 56 e 609 quater, n. 1), cod. pen., in quanto la persona offesa aveva al momento del fatto un'età inferiore ai quattordici anni, "con la conseguenza che non può trovare applicazione la fattispecie, sanzionata meno gravemente, di cui all'art. 600 bis, secondo comma, perché quest'ultima si riferisce al compimento di atti sessuali dietro corrispettivo con un minore dì età compresa tra i 14 e i 18 anni".

La sentenza in commento, quindi, lo si ribadisce, si pone in linea di continuità rispetto a quanto statuito di recente nella sopracitata sentenza dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno dato una risposta ai due orientamenti contrapposti in ordine alla nozione di "induzione alla prostituzione", maturati sul terreno di fattispecie penali diverse, specificando che il c.d. "fatto del cliente", e cioè il mero compimento di atti sessuali a pagamento con il minore, può rientrare esclusivamente nella fattispecie meno grave di cui al comma secondo del delitto di cui all'art. 600-bis c.p., e non integra un'ipotesi di "induzione" descritta al comma 1 della medesima norma penale. In altri termini, le S.S.U.U. hanno evidenziato che "la condotta di induzione alla prostituzione minorile (...), per essere penalmente rilevante, deve essere sganciata dall'occasione nella quale l'agente è parte del rapporto sessuale e oggettivamente rivolta ad operare sulla prostituzione esercitata nei confronti di terzi. L'induzione del minore alla prostituzione prescinde dall'effettuazione diretta dell'atto sessuale con l'induttore e può riguardare soltanto chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere non esclusivamente con il persuasore con terzi, che possono consistere anche in una sola persona, a condizione però che questa non si identifichi nell'induttore".

Per cui, facendo propri i principi di diritto sottesi alla pronuncia delle Sezioni Unite in subiecta materia, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha annullato senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente al reato di induzione alla prostituzione minorile ex art. 600 bis, primo comma, c.p. di cui al capo A) dell'editto imputativo, perché il fatto non sussiste, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per la determinazione della pena quanto al residuo capo B), rigettando nel resto il ricorso.

fonte: www.altalex.com//Regala soldi a una bambina per fare sesso: non è induzione alla prostituzione | Altalex

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