Per sfuggire al Fisco stabilendo la propria residenza in uno Stato estero bisogna essere scaltri, e saperlo fare bene. Soprattutto, non si può tenere il piede in due scarpe, fissando la propria residenza oltre confine per poi continuare a risiedere in Italia e qui mantenere la propria famiglia e le proprie società, classificando addirittura la propria casa di proprietà come “dimora abituale”.
In casi del genere, resistere ai controlli è difficile, come è successo ad un contribuente che aveva spostato la sua residenza a San Marino per motivi giudicati squisitamente fiscali, e al quale era stato accertato un maggiore imponibile ai fini di IRPEF, ILOR e contributo sanitario. La vicenda è arrivata in Cassazione, la quale ha ribadito espresso il suo parere con la sentenza dell’8 maggio 2015, n. 9349.
La Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, constatando semplicemente come nel periodo interessato il contribuente fosse residente all’estero, tanto da non poter figurare come soggetto passivo d’imposta in Italia. Contrariamente si era espressa la Commissione Regionale, che riscontrò come il contribuente mantenesse il domicilio civilistico in Italia, riconoscendo la fondatezza del recupero ai fini dell’art. 2, D.P.R. n. 917/1986. La Cassazione ha seguito questa stessa linea. Infatti, sottolinea la Suprema Corte, lo stesso articolo recita: “soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. I Giudici hanno ricordato inoltre come per l’art. 43 del c.c.“il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. Ne risulta che, in tema di imposta sui redditi, il soggetto passivo d’imposta è anche il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero ha, per la maggior parte del periodo di imposta, stabilito in Italia il suo domicilio.
Fonte: www.fiscopiu.it/Non si sfugge al Fisco se si mantiene il proprio domicilio in Italia - La Stampa
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mercoledì 13 maggio 2015
Non si sfugge al Fisco se si mantiene il proprio domicilio in Italia
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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