Per sfuggire al Fisco stabilendo la propria residenza in uno Stato estero bisogna essere scaltri, e saperlo fare bene. Soprattutto, non si può tenere il piede in due scarpe, fissando la propria residenza oltre confine per poi continuare a risiedere in Italia e qui mantenere la propria famiglia e le proprie società, classificando addirittura la propria casa di proprietà come “dimora abituale”.
In casi del genere, resistere ai controlli è difficile, come è successo ad un contribuente che aveva spostato la sua residenza a San Marino per motivi giudicati squisitamente fiscali, e al quale era stato accertato un maggiore imponibile ai fini di IRPEF, ILOR e contributo sanitario. La vicenda è arrivata in Cassazione, la quale ha ribadito espresso il suo parere con la sentenza dell’8 maggio 2015, n. 9349.
La Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, constatando semplicemente come nel periodo interessato il contribuente fosse residente all’estero, tanto da non poter figurare come soggetto passivo d’imposta in Italia. Contrariamente si era espressa la Commissione Regionale, che riscontrò come il contribuente mantenesse il domicilio civilistico in Italia, riconoscendo la fondatezza del recupero ai fini dell’art. 2, D.P.R. n. 917/1986. La Cassazione ha seguito questa stessa linea. Infatti, sottolinea la Suprema Corte, lo stesso articolo recita: “soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. I Giudici hanno ricordato inoltre come per l’art. 43 del c.c.“il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. Ne risulta che, in tema di imposta sui redditi, il soggetto passivo d’imposta è anche il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero ha, per la maggior parte del periodo di imposta, stabilito in Italia il suo domicilio.
Fonte: www.fiscopiu.it/Non si sfugge al Fisco se si mantiene il proprio domicilio in Italia - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 13 maggio 2015
Non si sfugge al Fisco se si mantiene il proprio domicilio in Italia

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Alcoltest: rifiuto e diritto all’avvocato
Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere d...
-
Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che ha travolto ed ucciso un pedone, il quale, appena sceso da un autobus, aveva...
-
Il bambino ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni che lo riguardano
-
In caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale nel corso di un procedimento di separazione, l’ammontare dell’assegno di mantenimen...
Nessun commento:
Posta un commento