Scontro tra gli scaffali del supermercato: protagonisti due dipendenti. Tutto sotto gli occhi sorpresi e incuriositi dei clienti. In particolare, a uno dei due contendenti viene addebitato, dall’azienda, di avere dato prima il ‘la’ al diverbio e poi di essere passato direttamente alle mani, aggredendo il collega. Ciò è sufficiente, alla luce della ricostruzione dell’increscioso episodio, a legittimare il licenziamento deciso dalla società proprietaria della struttura commerciale (Cassazione, sentenza 10842/15).
Passaggio decisivo, nella battaglia giudiziaria, è quello in Appello, dove i giudici, in controtendenza rispetto a quanto stabilito in Tribunale, dichiarano la «legittimità del licenziamento» deciso da una società – proprietaria di una nota catena di supermercati – nei confronti di un dipendente, resosi responsabile, nel contesto di una delle strutture disseminate in Italia, di un «diverbio oltraggioso con un collega», con successivo «ricorso alle vie di fatto». A rendere più grave l’episodio, poi, anche la constatazione che esso si è concretizzato «in presenza della clientela».
Decisiva, per i giudici, l’«attendibilità delle testimonianze», che non possono essere messe in discussione, nonostante i «testi» siano «dipendenti della società datrice di lavoro». Rilevante, allo stesso tempo, anche il ‘peso specifico’ attribuibile alla condotta del dipendente, ‘protagonista’, come detto, di un «diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, nocivo al normale esercizio dell’attività aziendale». Dinanzi ai giudici della Cassazione, però, il lavoratore – oramai ex dipendente – batte nuovamente sulla tesi della ‘precaria’ «valutazione delle prove» in Appello, con particolare riferimento alla «attendibilità» dei testi. Perché, viene domandato, è credibile un «dipendente della società», e non un «cliente dell’esercizio commerciale», il quale propone una versione diversa del litigio?
Allo stesso tempo, peraltro, l’uomo contesta la «sanzione disciplinare espulsiva» ritenendola non proporzionale rispetto alla condotta a lui addebitata. Ogni obiezione, però, si rivela inutile. Perché, per i giudici del ‘Palazzaccio’, è sostanzialmente corretta la visione adottata in Appello, sia sul valore delle «deposizioni testimoniali» che sul fronte della «proporzionalità della sanzione» adottata dall’azienda. Su quest’ultimo punto, in particolare, alla luce del «contratto collettivo nazionale di settore», appare evidente la gravità delle azioni compiute dal dipendente, «contrarie ai doveri civici». Ciò comporta, alla luce del «diverbio litigioso» ‘coronato’ dallo scontro fisico e sicuramente «nocivo al normale esercizio dell’attività», la conferma della «legittimità del licenziamento», con buona pace del lavoratore.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Litigio verbale prima e aggressione fisica poi, dinanzi ai clienti: licenziato - La Stampa
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giovedì 28 maggio 2015
Litigio verbale prima e aggressione fisica poi, dinanzi ai clienti: licenziato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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