venerdì 22 maggio 2015

Il padre che sequestra il figlio affidato alla madre non può giustificarsi con l’esercizio dei doveri genitoriali

La Corte d’appello di Lecce, confermando la pronuncia di primo grado, riconosce la responsabilità dell’imputato per aver sequestrato il figlio di 10 anni portandolo nella sua abitazione ed impedendo alla madre, da cui viveva separato, di riprenderlo. L’imputato è invece assolto dal capo di imputazione di tentato omicidio, contestatogli per aver cosparso di alcol e minacciato con un accendino il piccolo che era riuscito a scappare gettandosi dal balcone.

L’uomo ricorre in Cassazione. Con il primo motivo di ricorso censura il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio dei propri doveri genitoriali, circostanza che avrebbe dovuto escludere l’elemento soggettivo del reato. Anche sotto il profilo oggettivo, il ricorrente censura la ritenuta responsabilità non sussistendo, a suo dire, un’illegittima privazione della libertà personale del bambino posto il ruolo genitoriale ricoperto dall’agente mosso dall’intenzione di porre rimedio all’abitudine della madre di lasciare il figlio solo per strada durante le ore serali. Tale doglianza risulta infondata, poiché la sentenza impugnata argomenta in modo logico e coerente l’affermazione di responsabilità dell’imputato. La giurisprudenza ritiene infatti sussistente il delitto di sequestro di persona anche nei casi in cui il soggetto passivo del delitto sia un minore o addirittura un neonato.

Con riferimento al caso del sequestro di un infante d’età minore di 5 mesi è stato inoltre affermato che la vittima è in questo caso «strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive, rispetto all’obiettivo perseguito dall’agente». L’adempimento dei doveri genitoriali può astrattamente assumere rilevanza poiché, evidentemente, la libertà di locomozione del minore deve essere contemperata con il diritto di genitore. Conseguentemente, non ogni privazione di libertà assume rilevanza penale, purché essa sia realmente e strettamente giustificata da una finalità educativa. Nel caso di specie non risulta che il bambino si trovasse in una situazione di pericolo tale da giustificare la condotta del padre che esula dunque da una qualsivoglia finalità educativa. Allo stesso modo, non può ritenersi illogica la motivazione della sentenza nella parte in cui considera anche la condotta di tentato omicidio, imputazione da cui l’imputato è stato assolto, ai fini della valutazione complessiva dell’episodio.

Con ulteriore doglianza il ricorrente sostiene l’erronea qualificazione giuridica della propria condotta, ritenendo corretto un inquadramento della stessa in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni oppure di sottrazione di persona incapace. Ancora una volta, la prospettazione del ricorrente risulta priva di fondamento, ben potendo il reato di sequestro di persona concorrere con entrambe le fattispecie invocate dal ricorrente.

La Cassazione (sentenza 19224/15) precisa che, quanto alla fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la privazione della libertà di locomozione, elemento costitutivo del sequestro di persona, è invece estranea al delitto in parola, potendo dunque i due reati concorrere «quando l’agente sia mosso dal fine di esercitare un preteso diritto e commetta il primo per eseguire il secondo». Rispetto alla sottrazione di persona incapace, il sequestro di persona si distingue per la finalità di tutela della libertà personale del soggetto, la cui inviolabilità è garantita dell’art. 13 Cost., mentre il delitto di cui all’art. 574 c.p. risponde alla ratio di tutela della potestà genitoriale, risultando le due fattispecie non alternative, né assorbenti, potendo bensì concorrere le due fattispecie per la loro intrinseca diversità strutturale e funzionale. Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Il padre che sequestra il figlio affidato alla madre non può giustificarsi con l’esercizio dei doveri genitoriali - La Stampa

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