Il giudice di pace di Chiari assolve un imputato dal reato di minaccia (art. 612 c.p.) perché il fatto non costituiva reato. Nonostante l’uomo avesse effettivamente pronunciato le frasi contestate all’indirizzo dell’ex-compagna, secondo il giudice mancava l’elemento psicologico del reato, in quanto la volontà dell’imputato era compromessa «da un turbinio di emozioni e sentimenti di varia natura esplicantesi in comportamenti più a scapito di sé stesso che della ex-compagna», con cui era in contrasto per le modalità di visita della figlia.
Il pm ricorre in Cassazione, contestando l’esclusione della sussistenza dell’elemento soggettivo e deducendo che l’efficacia intimidatoria della minaccia deve essere apprezzata in astratto e non rispetto all’effettivo turbamento generato nella persona offesa. La Cassazione (sentenza 18184/15) sottolinea che il riferimento alla necessità di accertare l’effettivo timore causato nella persona offesa dall’espressione adoperata, anche se inesatto, non aveva rilievo nel caso di specie, in quanto il gdp non aveva escluso la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
I giudici di legittimità rilevano però che la sentenza, senza giungere ad escludere la capacità di intendere e di volere dell’imputato, sembrava aver dato rilievo a stati emotivi penalmente irrilevanti, ai sensi dell’art. 90 c.p., e, a fronte del tenore dell’espressione indirizzata contro la persona offesa, valorizzava un istinto di morte dell’imputato, il quale però non escludeva l’elemento soggettivo del reato.
Nel delitto di minaccia, il dolo, come componente del fatto contestato, consiste nella cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare l’intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato: oggetto del delitto è unicamente l’azione intimidatrice. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Minacce verso l’ex-compagna, il “turbinio di emozioni” non esclude il dolo - La Stampa
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mercoledì 20 maggio 2015
Minacce verso l’ex-compagna, il “turbinio di emozioni” non esclude il dolo
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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