Per l'accertamento delle imposte sui redditi la legge prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelievi che i versamenti sui conti correnti bancari sono considerati frutto di ricavi. Il contribuente può fornire la prova contraria al giudice, che deve individuare i fatti noti, da cui dedurre quelli ignoti, correlando ogni grave indizio (che sia grave, preciso e concordante). Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 3777/15.
Il caso
Un contribuente impugna l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, avendo evidenziato delle movimentazioni bancarie non giustificate, ha determinato, per il 1993, ai fini IRPEF, il reddito di impresa in 620 milioni di lire. L’uomo sostiene che sono stati erroneamente considerati come ricavi sia i versamenti sia i prelevamenti effettuati sui conti correnti bancari, senza deduzione dei costi. La Commissione tributaria provinciale ridetermina il reddito imponibile in 360 milioni, evidenziando che i prelevamenti effettuati sui c/c dovevano essere considerati come costi che avevano determinato i ricavi. Poi, la Commissione regionale rigetta l’appello dell’Agenzia delle Entrate e si arriva in Cassazione.
Le Entrate lamentavano la violazione di una norma (art. 62 d.P.R. n. 600/1973 - poteri degli uffici) la quale prevede una presunzione legale in base a cui tutti i movimenti contabili, cioè sia i versamenti che i prelevamenti, vanno considerati espressione di operazioni imponibili, salvo prova contraria ad opera del contribuente. Inoltre, contestano ai giudici di merito l’affermazione secondo cui l’Agenzia non ha dedotto dai prelevamenti alcuna somma riferita all’incidenza percentuale dei costi relativi. Infatti, erano stati dedotti 36 milioni di lire come costi per materie prime e spese per manodopera.
La Cassazione ricorda che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la legge (art. 32 d.P.R. n. 600/1973) prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi. Il contribuente può comunque fornire la prova contraria, anche mediante presunzioni semplici, da sottoporre alla verifica del giudice, che deve individuare analiticamente i fatti noti, da cui dedurre quelli ignoti, correlando ogni grave indizio (che sia grave, preciso e concordante). Anche la Corte Costituzionale, nella pronuncia 225/2005, aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati nell’ambito dei rapporti bancari siano posti, come ricavi, a base delle rettifiche ed accertamenti dell’Amministrazione finanziaria, se il contribuente non ne indichi il soggetto beneficiario e a condizione che non risultino dalle scritture contabili. Perciò, la Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /I movimenti sul conto corrente sono ricavi: la legge lo presume, il contribuente può smentire - La Stampa
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martedì 24 marzo 2015
I movimenti sul conto corrente sono ricavi: la legge lo presume, il contribuente può smentire
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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