La Corte d’appello accoglie il ricorso di un automobilista contro un Comune per l’annullamento del verbale di contravvenzione emesso perchè non si sarebbe fermato nonostante il semaforo rosso. Il Comune impugna la sentenza davanti alla Cassazione affermando che l'uomo ha violato le disposizioni in tema di proseguimento della marcia con semaforo rosso e relativo rilevamento con apparecchiature elettroniche, nonché le norme sull’onere della prova.
I giudici di merito avevano accertato che il dispositivo impiegato per la rilevazione non aveva (sia con riguardo all’installazione che all’ubicazione, sia al collaudo dello stesso) i requisiti richiesti dal decreto di omologazione. La Cassazione (sentenza 4255/15) dichiara fondato il ricorso: in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada, né il regolamento d’esecuzione, prevedono che il verbale di accertamento debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione del corretto funzionamento dell’apparecchiatura impiegata, in relazione ai controlli preventivi e costanti.
L’efficacia probatoria di qualsiasi strumento elettronico di rilevamento perdura infatti sino a quando l’opponente non dimostri, nel caso concreto, il difetto di costruzione, funzionamento o installazione del medesimo o comunque altre situazioni ostative al suo regolare funzionamento, non potendo basarsi i giudici su mere congetture relative alla mancata revisione o manutenzione periodica. Inoltre i documentatori fotografici, omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di installazione e di ripresa, sono idonei a funzionare anche in modo completamente automatico, in assenza di agenti di polizia.
La sentenza impugnata risulta dunque viziata per aver affermato che l’amministrazione fosse gravata dell'onere della prova non richiesto invece dalla normativa applicabile, che qualifica come elemento sufficiente alla pretesa sanzionatoria la documentazione fotografica. Per questi motivi la Suprema Corte accoglie il ricorso e cancella la sentenza impugnata con rinvio ad un altro magistrato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Chi passa col rosso può evitare la multa, ma deve dimostrare che la telecamera funziona male - La Stampa
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mercoledì 25 marzo 2015
Chi passa col rosso può evitare la multa, ma deve dimostrare che la telecamera funziona male
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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