Il diritto alla privacy deve rapportarsi agli strumenti offerti oggi dalla tecnologia. Esemplare la vicenda che ha visto ‘protagonista’, suo malgrado, una donna, che ha ritrovato una propria immagine privata sul web, attraverso un programma finalizzato alla condivisione di files. Responsabile della diffusione in rete è un uomo, che si è visto condannare, senza tentennamenti, per il reato di diffamazione (Cassazione, sentenza 6785/15).
Il caso
Linea di pensiero comune per i giudici di merito, i quali, difatti, ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell’uomo «per il reato di diffamazione, commesso mediante il caricamento in internet, in condivisione con altri utenti della rete, di un file contenente un’immagine attinente la vita privata» di una donna. Unica ‘vittoria’, per l’uomo, è la caduta dell’accusa relativa agli ipotetici «reati di interferenza illecita nella vita privata della persona offesa, aventi ad oggetto l’acquisizione e l’illecita divulgazione dell’immagine». Ciò, ovviamente, comporta una riduzione del «trattamento sanzionatorio». Ma chiedere di più, come fatto dall’uomo, è davvero assurdo. Per i giudici di Cassazione, difatti, la contestazione relativa all’applicazione della «aggravante» dell’«uso di un mezzo di pubblicità» è assolutamente legittima.
Nessuna critica è possibile, quindi, nei confronti delle valutazioni compiute dai giudici di merito, i quali, viene sottolineato ora, hanno tenuto adeguatamente conto delle «modalità di diffusione della foto mediante il caricamento sulla rete pubblica telematica». E queste «modalità» non sono affatto irrilevanti, soprattutto perché è acclarato che «la diffamazione tramite internet costituisce un’ipotesi di diffamazione aggravata» perché «commessa con un mezzo idoneo a determinare quella maggior diffusività dell’offesa, che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio». Condanna confermata, quindi, in via definitiva, per l’uomo, così come stabilita dai giudici della Corte d’Appello.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Sorpresa online: disponibile una propria foto privata. Condannato colui che ha condiviso l’immagine
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martedì 17 febbraio 2015
Sorpresa online: disponibile una propria foto privata. Condannato colui che ha condiviso l’immagine

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