Nell'ambito della responsabilità medica in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, le Sezioni Unite con la storica sentenza 577/2008, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il paziente che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Il danneggiato che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria è, quindi, tenuto a provare il contratto e/o il contatto con il medico ed allegare l'inadempimento di quest'ultimo che consiste nell'aggravamento della patologia o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento restando a carico dell'obbligato –il sanitario e l'ente presso cui opera -la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale costituisce onere del medico, per evitare la condanna, dimostrare che non vi è stato inadempimento da parte sua, ovvero, se inadempimento vi è stato, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà. Tale prova va fornita dimostrando di aver osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione.
Nell'ambito dell'onere probatorio in ambito di responsabilità medica, una particolare rilevanza ricopre anche la prova del nesso di causalità. Deve essere il paziente a provare la connessione causale tra l'azione o l'omissione del medico e il danno da lui subito, oppure il medico a provare l'assenza di nesso di causalità tra il proprio intervento e il pregiudizio patito dal paziente?.
A lungo la giurisprudenza è stata ondivaga sul punto. La Suprema Corte, negli anni recenti, si è accostata alla prima ipotesi, affermando a più riprese che <<in tema di responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile>>. Ex multis Cass. 975/2009
Sebbene oramai la Corte costantemente attribuisca l'onere di dimostrare il nesso causale al danneggiato, appare quantomeno opportuno rilevare che grava su quest'ultimo un minore o maggiore onere probatorio a seconda che venga contestata al sanitario una responsabilità civile o penale.
Da qui le differenze tra l'accertamento penale e l'accertamento civile.
Nella sede penale, il giudicante - secondo i teoremi garantistici che governano la responsabilità da reato – ha l'onere di verificare se la condotta del medico sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale <<al di là di ogni ragionevole dubbio>>. In altri termini, vi è responsabilità penale solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa, l'evento, quasi certamente, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente successiva o con minore intensità lesiva.
Per altro verso, nel sistema civilistico il nesso di causalità materiale consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso secondo il principio del <<più probabile che non>>, essendo sufficiente il 51% delle probabilità di incidenza causale.
I suesposti principi risultano essere conformi al favor victimae che qualifica la funzione sociale della responsabilità civile da illecito, in relazione al diverso principio del favor rei, che, concernendo il valore della libertà, esige maggiori garanzie nel campo della repressione penale.
fonte:www.diritto24.ilsole24ore.com/Come va ripartito l'onere della prova tra medico e paziente?
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sabato 21 febbraio 2015
Ripartizione dell'onere della prova tra medico e paziente
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