I proprietari di cani che portano a passeggio i propri animali devono «ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi quali i muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati». A chiarirlo è stata la Corte di cassazione con la sentenza n. 7082/2015.
Il caso riguarda un uomo “colpevole” – secondo il proprietario di un edificio dichiarato di notevole interesse storico architettonico nel centro di Firenze – di aver imbrattato la facciata lasciando che il cane vi orinasse sopra. Il giudice di pace aveva dato ragione al proprietario del palazzo, mentre il Tribunale di Firenze aveva accolto l’appello del padrone del cane, alla luce del fatto che questi aveva versato dell’acqua per ripulire la macchia provocata dall’animale.
La Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, chiarendo che «il reato contestato all’imputato (articolo 639 comma 2 Codice penale) è un delitto, per la cui configurabilità è richiesta la sussistenza del dolo anche generico. Nella fattispecie in esame – evidenzia la Suprema Corte – non è risultata provata la sussistenza del dolo».
Ma, visto il tema di diffuso interesse sia per i proprietari di immobili sia per i proprietari di cani, e soprattutto visto che «la possibilità che un cane condotto sulla pubblica via possa imbrattare beni di proprietà di terzi è frutto di un rischio certamente prevedibile ma non altrimenti evitabile, non essendo ipotizzabile che l’animale sia costretto a espletare i propri bisogni fisiologici all’interno di luoghi di privata dimora privi di pertinenze esterne», la Cassazione ha stilato, nella sentenza 7082/2015, una sorta di vademecum per chi conduce il proprio animale domestico sulla pubblica via:
• il proprietario deve mettere in atto una attenta vigilanza sui comportamenti dell’animale;
• deve limitarne libertà di movimento in modo che non sia totale (se del caso tenendolo con un guinzaglio);
• deve intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere – quantomeno nell'immediatezza – dall’azione;
• nell’impossibilità di vietare al cane di fare pipì è bene portarsi dietro una bottiglietta d’acqua per ripulire.
Diversamente, si può imputare al proprietario «sciatteria o imperizia nella conduzione dell'animale», tutte situazioni riconducibili, comunque, «a colpa ma non certo al dolo».
fonte: www.ilsole24ore.com/La Cassazione stila il vademecum per i proprietari di cani - Il Sole 24 ORE
Nessun commento:
Posta un commento