La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da una donna per sentir accertare l’illegittimità del licenziamento. La lavoratrice era stata selezionata come appartenente ad una categoria protetta per un corso di tirocinio di sei mesi, dopo il quale era stata assunta con contratto a tempo indeterminato con patto di prova di sei mesi.
Durante lo svolgimento del periodo di prova, il datore di lavoro recedeva dal rapporto di lavoro per mancato superamento della stessa. La donna ha proposto ricorso in Cassazione. Secondo la Suprema Corte (sentenza 469/15) il Giudice di merito nel decidere si è correttamente attenuto ai principi giurisprudenziali in base ai quali «nell’ipotesi di patto di prova, legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla l. n. 482/1968, il recesso dell’imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l’onere dell’adozione della forma scritta e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del recesso».
Questo perché la manifestazione di volontà del datore di lavoro riferita all’esperimento in corso, è una valutazione negativa e comporta, senza necessità di ulteriori indicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della ragione che giustifica l’esercizio del potere di recesso. La valutazione può essere contestata dal lavoratore con la deduzione dell’illegittimità dell’atto, che attribuisce al giudice il potere- dovere di accertare la nullità o meno del recesso, in esito alla prova che risulti determinata o influenzata dalle condizioni cui la l. n. 482/1968 collega l’obbligo di assunzione. La Cassazione, alla luce di tali principi, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - La valutazione negativa del periodo di prova giustifica la fine del rapporto di lavoro
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martedì 3 febbraio 2015
La valutazione negativa del periodo di prova giustifica la fine del rapporto di lavoro
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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