domenica 8 febbraio 2015

Etilometro, ricorsi più «facili»: l’avvocato può eccepire la nullità fino alla sentenza di primo grado

Come si fa a pretendere che un guidatore conosca tanto bene le regole dei processi da far valere tutti i suoi diritti mentre fa il test con l’etilometro? Il buonsenso dice che non si può. Ma in quella “culla del diritto” che è l’Italia non basta. Così, dopo anni di incertezze, è intervenuta addirittura la Cassazione a Sezioni unite. Che, con la sentenza n. 5396/15 depositata ieri, ha confermato: se l’interessato non viene avvertito che può farsi assistere da un legale, non solo l’accertamento si annulla, ma la nullità può essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado.

Che gli agenti cadano su un cavillo come l’avvertimento all’interessato non è un fatto raro: spesso i test vengono effettuati in situazioni confuse (per esempio, dopo un incidente o quando il guidatore urla o cerca scuse). Così non lo si avvisa che può farsi assistere da un legale o si dimenticano di riportare l’avvertimento sui complicati atti che poi vengono inviati al magistrato penale. Infatti, va ricordato che in molti casi la guida in stato di ebbrezza non è una semplice violazione amministrativa (lo è solo se il tasso alcolemico è compreso tra 0,51 e 0,80 grammi/litro), ma un reato. Dunque, l’alcol test è il primo atto di quella che - a seconda del suo risultato - può diventare vera e propria indagine giudiziaria.

In quest’ambito, non ci sono dubbi sul fatto che l’avvertimento è obbligatorio: come confermato dalle Sezioni unite, si rientra nell’obbligo previsto dall’articolo 114 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale. Attenzione, comunque: anche se la sentenza 5396 non lo ricorda, per la giurisprudenza è pacifico anche che, dopo aver avvertito l’interessato, gli agenti possono procedere comunque al test, se l’avvocato del conducente non arriva in tempi brevi (altrimenti il risultato non riflette più la situazione esistente nel momento in cui l’interessato stava guidando).

Per inciso, l’intervento del legale sarebbe importante, per esempio, per fare in modo che il test con l’etilometro (tecnicamente discutibile, nonostante la sentenza 5396 lo definisca la «prova regina») venga seguito da una più affidabile analisi del sangue.

L’intervento delle Sezioni unite è stato necessario perché non era chiaro fino a quale momento si potesse eccepire la nullità dovuta al mancato avvertimento. È pacifico che questa è una nullità «a regime intermedio», alla quale cioè si applica l’articolo 182, comma 2, del Codice di procedura penale. E quest’ultima norma dispone che, quando la parte assiste all’atto, la nullità va eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto stesso (in questo caso, sarebbe il test) o, quando ciò non è possibile, immediatamente dopo. Altrimenti, il termine per eccepire si sposta a momenti successivi del procedimento (fissati dall’articolo 181). Il problema, sollevato dalla Quarta sezione penale, sta sostanzialmente nel capire se si rientra nel caso dell’atto a cui assiste la parte o in quello cui non assiste.

Le Sezioni unite rispondono che l’interpretazione non può essere quella letterale, perché per «parte» che «assiste» all’atto non si può intendere esclusivamente l’interessato. È infatti «da escludere che vi “assistesse” un soggetto (l’indagato o indagabile) che era in procinto di essere sottoposto a un accertamento indifferibile sulla propria persona», perché la facoltà di farsi assistere dal difensore «di per sé presuppone la (possibile) non conoscenza di tale facoltà». Occorre quindi attendere che “entri in scena” l’avvocato e si stabilisce che questi per eccepire la nullità ha tempo fino alla «deliberazione» della sentenza di primo grado. rafforzare il concetto, le Sezioni unite ricorrono a un paradosso: se l’interessato dichiarasse l’intenzione di chiamare il suo avvocato, da quel momento egli non potrebbe eccepire il mancato avvertimento, essendosi dimostrato conscio del proprio diritto.

Il principio viene affermato in generale, per cui secondo i supremi giudici vale in tutte le situazioni di questo tipo connesse a reati e quindi non solo per la guida in stato di ebbrezza.

Altro chiarimento fornito dalle Sezioni unite è che l’avvertimento non è dovuto quando si effettua il test col precursore, più semplice di quello con etilometro e che non comporta direttamente sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Ma il reato è configurabile anche sulla base dei soli sintomi (come alito vinoso, difficoltà di movimento, eccessiva loquacità); in questo caso, se gli agenti usano il precursore a sostegno delle loro argomentazioni, sembra di capire che la Cassazione ritenga sia necessario avvisare del diritto di farsi assistere dal legale.

fonte: www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/Etilometro, ricorsi più «facili»: l’avvocato può eccepire la nullità fino alla sentenza di primo grado

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