Ai sensi della "legge Merlin" (75/1958) non è configurabile il concorso del reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione con quello di esercizio di una casa di prostituzione, in quanto il primo reato è assorbito nel secondo. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 44915/14.
Il caso
La Corte d’appello di Milano condanna un’imputata per i reati di esercizio di case di prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La donna ricorre in Cassazione, deducendo l’incompatibilità della contestazione del favoreggiamento della prostituzione con quella avente ad oggetto l’esercizio di una casa di prostituzione.
La Suprema Corte rileva che effettivamente, ai sensi della l. n. 75/1958, non è configurabile il concorso del reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione con quello di esercizio di una casa di prostituzione, in quanto il primo reato è assorbito nel secondo. Perciò, i giudici di legittimità annullano la pena inflitta per il reato di favoreggiamento della prostituzione, perché il fatto non sussiste.
La Cassazione esclude, al contrario l’attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa. Infatti, il concorso della volontà della prostituta costituisce elemento necessario per la realizzazione dei reati, per cui non può essere anche elemento circostanziale. In più, la prostituta non può essere considerata persona offesa dal reato, in quanto alla stessa deve essere attribuita la qualifica di soggetto danneggiato o passivo del reato. Infine, il fatto della prostituta costituisce soltanto occasione per la determinazione del reato, non fattore causale necessario nella realizzazione dell’evento.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Esercizio di una casa di prostituzione: il favoreggiamento vien da sé
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sabato 7 febbraio 2015
Esercizio di una casa di prostituzione: il favoreggiamento vien da sé

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