giovedì 19 febbraio 2015

Bancarotta fraudolenta anche per il fallito che salda tutti i debiti e chiude in positivo

Dalla condanna per bancarotta fraudolenta non si sfugge neppure se il fallimento si è chiuso con l’integrale soddisfacimento di tutti i creditori e con un saldo positivo. Il giudice penale non può sindacare sulla dichiarazione di fallimento, o meglio, sui suoi presupposti soggettivi (condizione di fallibilità dell’imprenditore) e oggettivi (stato d’insolvenza). Sulle sorti del reato può incidere solo la revoca della dichiarazione di fallimento stessa, pronunciabile in caso di riconosciuta insussistenza dello stato d’insolvenza al momento della dichiarazione medesima.

Questo ciò che emerge dalla sentenza di Cassazione depositata lo scorso 17 febbraio, n. 6904, con cui la Corte conferma la decisione di merito che nega al fallito la revisione della sentenza di condanna, emessa in primo grado, nonostante gli esiti della procedura fallimentare. Anche la chiusura del fallimento per sopravvenuta mancanza del passivo, afferma la Corte, “non esclude la legittimità e l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento”, con la conseguenza che non vengono meno né lo stato d’insolvenza né il reato di bancarotta fraudolenta. E non solo. Ad escludere ogni possibilità di revisione sono anche ulteriori considerazioni fatte dagli Ermellini: l’iniziale condizione d’insolvenza non è “comparabile” né può essere “sovrapposta” dalla consistenza della massa alla chiusura del fallimento, “che ben può dipendere dalle azioni intraprese dalla curatela”, o dall’integrale soddisfacimento dei creditori insinuati e ammessi, nei quali “non necessariamente si esaurisce la platea dei debiti accumulati al momento della dichiarazione di fallimento”.

Come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, richiamate in sentenza, quando un atto giuridico (la dichiarazione di fallimento) è assunto quale “dato” della fattispecie penale (non importa se come elemento costitutivo o come condizione di punibilità) il giudice penale può sindacarlo e disapplicarlo solo se si tratta di un provvedimento amministrativo, non quando, come nel caso di specie, è un provvedimento giudiziale che, a prescindere dalla sua definitività, ha un valore erga omnes (S.U. sent. n. 19601/2008).

Fonte: Fiscopiù - www.fiscopiu.it/La Stampa - Bancarotta fraudolenta anche per il fallito che salda tutti i debiti e chiude in positivo

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