giovedì 22 gennaio 2015

Niente ticket in parcheggio a pagamento: attenzione a chi lascia la multa sotto il tergicristallo

Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni del codice della strada solo se queste riguardano disposizioni in materia di sosta. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 22867/14.

Il caso

Un automobilista contesta il verbale di accertamento notificatogli dal Comune per aver sostato con il suo mezzo in un area di parcheggio a pagamento senza esporre il titolo di pagamento. A suo giudizio, il verbale va considerato nullo, perchè l'ausiliario non è abilitato a rilevare l’infrazione. La sua richiesta è respinta: i giudici di merito ritengono che l’ausiliario del traffico fosse legittimato all’accertamento. Di qui il ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte rileva che il tribunale non aveva chiarito se l’accertatore fosse abilitato, ossia nominato ausiliario del traffico (come previsto dall'art. 17, comma 132, legge n. 127/1997 - "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"). In base alla normativa, gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni del codice della strada solo se queste riguardano disposizioni in materia di sosta e non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse (ad esempio la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici), che possono essere contestate, oltre che dagli agenti, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Perciò, se il Comune non prova la legittimità della loro nomina, la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta. Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Niente ticket in parcheggio a pagamento: attenzione a chi lascia la multa sotto il tergicristallo

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