Un rilevante periodo di tempo tra il licenziamento di un coniuge (anche se avvenuto dopo la sottoscrizione dell’accordo di divorzio) e la richiesta di modifica delle condizioni economiche, in cui il patrimonio si è notevolmente ridotto, può giustificare una riduzione degli oneri a suo carico. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 21670/14.
Il caso
La Corte d’appello di Lecce respinge il reclamo proposto da un uomo, che chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio. I giudici affermano che, dopo la pronuncia di divorzio, i coniugi avevano sottoscritto un accordo di modifica consensuale delle condizioni concordate in sede di divorzio, in cui avevano provveduto in merito alla casa coniugale (sostituendo il primo immobile con altro di proprietà dell’uomo) e confermato il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre.
La risoluzione del contratto di lavoro dell’uomo, con conseguente riduzione del reddito, era stata comunicata quattro mesi prima della sottoscrizione dell’accordo: dovevano quindi essere considerate delle condizioni conosciute e valutate al momento dell’accordo, non sopravvenute. La Corte d'appello riteneva, perciò, che non ci fossero state delle circostanze nuove e idonee a giustificare un mutamento delle statuizioni economiche. L’uomo ricorre in Cassazione. La Suprema Corte rileva che nell’accordo sottoscritto non risultano variazioni delle preesistenti condizioni di divorzio, non essendoci state modifiche favorevoli all’uomo: si stabiliva, infatti, solo il trasferimento della casa coniugale.
I giudici non avevano valutato che tra il momento del licenziamento e la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio erano passati due anni, in cui il ricorrente aveva tentato, senza successo, di iniziare una nuova carriera professionale, con conseguente diminuzione del patrimonio. Perciò la Cassazione ritiene che non sia stato adeguatamente valutato il criterio dei giustificati motivi che possono portare alla modifica delle condizioni di divorzio. Da ciò consegue il rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame della vicenda.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Meno soldi in tasca per l’uomo, meno soldi in mano all’ex-moglie
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
lunedì 12 gennaio 2015
Meno soldi in tasca per l’uomo, meno soldi in mano all’ex-moglie

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Alcoltest: rifiuto e diritto all’avvocato
Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere d...
-
Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che ha travolto ed ucciso un pedone, il quale, appena sceso da un autobus, aveva...
-
Il bambino ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni che lo riguardano
-
In caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale nel corso di un procedimento di separazione, l’ammontare dell’assegno di mantenimen...
Nessun commento:
Posta un commento