Un rilevante periodo di tempo tra il licenziamento di un coniuge (anche se avvenuto dopo la sottoscrizione dell’accordo di divorzio) e la richiesta di modifica delle condizioni economiche, in cui il patrimonio si è notevolmente ridotto, può giustificare una riduzione degli oneri a suo carico. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 21670/14.
Il caso
La Corte d’appello di Lecce respinge il reclamo proposto da un uomo, che chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio. I giudici affermano che, dopo la pronuncia di divorzio, i coniugi avevano sottoscritto un accordo di modifica consensuale delle condizioni concordate in sede di divorzio, in cui avevano provveduto in merito alla casa coniugale (sostituendo il primo immobile con altro di proprietà dell’uomo) e confermato il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre.
La risoluzione del contratto di lavoro dell’uomo, con conseguente riduzione del reddito, era stata comunicata quattro mesi prima della sottoscrizione dell’accordo: dovevano quindi essere considerate delle condizioni conosciute e valutate al momento dell’accordo, non sopravvenute. La Corte d'appello riteneva, perciò, che non ci fossero state delle circostanze nuove e idonee a giustificare un mutamento delle statuizioni economiche. L’uomo ricorre in Cassazione. La Suprema Corte rileva che nell’accordo sottoscritto non risultano variazioni delle preesistenti condizioni di divorzio, non essendoci state modifiche favorevoli all’uomo: si stabiliva, infatti, solo il trasferimento della casa coniugale.
I giudici non avevano valutato che tra il momento del licenziamento e la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio erano passati due anni, in cui il ricorrente aveva tentato, senza successo, di iniziare una nuova carriera professionale, con conseguente diminuzione del patrimonio. Perciò la Cassazione ritiene che non sia stato adeguatamente valutato il criterio dei giustificati motivi che possono portare alla modifica delle condizioni di divorzio. Da ciò consegue il rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame della vicenda.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Meno soldi in tasca per l’uomo, meno soldi in mano all’ex-moglie
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lunedì 12 gennaio 2015
Meno soldi in tasca per l’uomo, meno soldi in mano all’ex-moglie
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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