Non c’è soluzione per il contribuente che ha pagato con un solo giorno di ritardo l’ultima rata del condono previsto dalla legge 289/2002: per lui la definizione agevolata è ormai preclusa, il rifiuto da parte dell’Agenzia delle entrate è legittimo. A stabilirlo è la Cassazione, nell’ordinanza dell’8 gennaio scorso, n. 109, con cui viene rigettato il ricorso del contribuente e negato per sempre il suo diritto al condono.
Solo i Giudici di primo grado avevano “sopportato” il ritardo di un giorno, annullando il diniego opposto dall’Amministrazione, che, però, veniva confermato già in Appello. A impedire che il ritardo non travolga il condono, chiariscono i Supremi Giudici, il carattere eccezionale di tutte le ipotesi di definizione agevolata contenute nella legge 289/2002 che obbliga a una “stretta interpretazione” la quale non può essere integrata con altre norme generali dell’ordinamento tributario e “neppure da quelle dettate per altre forme di definizione, ancorché contemplate dalla medesima legge”.
Stando al dettato dell’art. 9 bis (condono dei fatti di causa) la Cassazione sottolinea che viene “semplicemente” previsto che le sanzioni non si applichino se entro un certo termine (evidentemente non superabile) si provveda al pagamento delle imposte, pagamento che può, in alcuni casi, essere rateale. In assenza di altre disposizioni (quali quelle contenute in altri articoli, tipo “l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”), il singolo giorno di ritardo sul versamento dell’ultima rata manda a monte il condono.
Fonte: www.fiscopiu.it/La Stampa - Un solo giorno di ritardo sul pagamento dell’ultima rata e salta il condono
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lunedì 12 gennaio 2015
Un solo giorno di ritardo sul pagamento dell’ultima rata e salta il condono

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