La Corte d’appello di Catania condannava un imputato per aver illecitamente detenuto, a fini di spaccio, 9,5 g di eroina. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo l’illogicità della motivazione riguardo alla destinazione della droga allo spaccio.
La Cassazione (sentenza 50842/14) rileva che, in sede di appello, l’imputato aveva contestato il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista per fatti di lieve entità. Anche se questo motivo non era stato riproposto in sede di cassazione, i giudici di legittimità ritengono che si tratti di una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, sottoponibile al loro giudizio.
Nel caso, la Corte d’appello aveva basato la propria decisione su elementi come la modalità di occultamento della droga all’interno della bocca ed il possesso del bilancino di precisione. Si trattava di condizioni che apparivano unicamente funzionali alla dimostrazione della destinazione della droga allo spaccio. Tuttavia, la quantità in possesso del ricorrente era minima, in quanto da essa si potevano ricavare circa quattro dosi. E la Corte sottolinea che «il parametro quantitativo che è quello maggiormente significativo per individuare la lesione dell'interesse protetto non è quindi superato dalla ricorrenza di parametri sussidiari tali da determinare un non trascurabile allarme sociale e la valutazione globale in ordine alla portata dell'offensività per la collettività del fatto contestato», e quindi «è tale da far ritenere appunto la sussistenza dell'ipotesi di minore gravità». Perciò, la Cassazione rimanda la decisione alla Corte d’appello di Catania, che dovrà anche tener conto degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 e dei successivi interventi normativi in materia di sostanze stupefacenti.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Spaccio: per il piccolo “commerciante” non ci può essere una grande pena
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venerdì 12 dicembre 2014
Spaccio: per il piccolo “commerciante” non ci può essere una grande pena

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